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  • Tempo di lettura 8 min.

Con il Provvedimento del 30 gennaio 2023 n. 27629, l'Agenzia chiarisce quali violazioni possono essere regolarizzate e quali sono escluse: in tal modo rientrano, ad esempio, tra le violazioni formali ammesse alla regolarizzazione, l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca, mentre sono escluse le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi all'1° gennaio 2023, nonché quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Ambito di applicazione

La regolarizzazione prevista dall'art. 1 c. 166-173 L. 197/2022, che ricalcano nel contenuto l'analoga regolarizzazione disposta con l'art. 9 c. 1-8 DL 119/2018 può avere ad oggetto esclusivamente quelle violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.

In tal modo sono escluse dalla regolarizzazione sia l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, dato che l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imp...

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