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martedì 31/01/2023 • 06:00

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Adesione agevolata e definizione agevolata: emanate le disposizioni attuative

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 30 gennaio 2023 Prot. n. 27663/2023 che delinea le disposizioni attuative ai fini dell'adesione agevolata e della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La legge di Bilancio 2023 (commi 179-185) consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate prevedendo la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo previsto dalla legge o dell'irrogato.

Si sottolinea che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione:

  • gli atti in oggetto non devono essere stati impugnati e sono ancora impugnabili;
  • non devono essere decorsi i termini per la presentazione del ricorso.

Più in particolare, si fa riferimento agli accertamenti con adesione relativi a:

  • processi verbali di constatazione (PVC), consegnati entro il 31.03.2023;
  • avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili entro l'1 gennaio 2023, o notificati successivamente ma entro il 31.03.2023.

La stessa riduzione sanzionatoria che è stabilita nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge, è prevista anche per:

  • gli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento;
  • acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Viene concesso un piano rateale delle somme dovute in massimo venti rate trimestrali di pari importo, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata e sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al tasso legale: resta preclusa la compensazione orizzontale con F24.

Gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) sono esclusi dalla definizione agevolata in oggetto: si tratta di quei contribuenti che detenendo illecitamente patrimoni all'estero, possono regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente al Fisco la violazione degli obblighi di monitoraggio.

Il provvedimento in commento è emanato in applicazione del comma 184, che prevede “Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183”.

Accertamenti con adesione

Per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 218/97, relativi a:

  • processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;

possono essere definiti in modo agevolato con la riduzione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

L'accertamento con adesione, ove definito, comporta l'applicazione delle sanzioni in misura di 1/18 “del minimo previsto dalla legge”, più conveniente, quindi, dell'adesione per acquiescenza, laddove l'atto di accertamento preveda l'applicazione delle sanzioni in misura superiore al minimo. Tuttavia, mentre l'accertamento con adesione deve essere definito con l'intervento dell'Ufficio, l'adesione per acquiescenza è automatica e dipende solo dalla decisione del contribuente.

Avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate; tali disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso. La speciale forma di acquiescenza comporta l'applicazione delle sanzioni in misura pari a 1/18 di quelle irrogate, risultanti dall'atto notificato, in luogo della riduzione a 1/3 prevista dall'art. 15, D.Lgs. 218/1997.

La definizione per acquiescenza deve avvenire, con riferimento agli atti sopra indicati, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/97, “entro il termine ivi previsto”. La disposizione citata stabilisce che la riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza trova applicazione se “il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”.

Perfezionamento e versamento rateale

La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l'ufficio procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno dei suddetti atti del procedimento di accertamento,

Le somme relative alla regolarizzazione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale e viene esclusa la compensazione orizzontale di cui all'art. 17 del DLgs n. 241/1997.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di definire gli atti rientranti nell'ambito di applicazione della regolarizzazione secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente, utilizzando, in tali ipotesi, ove normativamente prevista, la compensazione orizzontale.

La procedura di regolarizzazione di cui al provvedimento in commento:

  • esclude la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione disciplinato all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • non si applica agli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Esempio

Il contribuente è in possesso di un avviso di rettifica ai fini dell'IVA, relativo al periodo d'imposta 2019, notificato lo scorso 10 dicembre 2022: viene contestata l'infedeltà dichiarativa e l'imposta accertata è pari a 40.000 euro (più interessi), oltre alla sanzione di 36.000 euro.

Il termine per la presentazione del ricorso scade l'8 febbraio 2023.

Con riferimento a tale atto, il contribuente può:

  • definire per acquiescenza l'accertamento, applicando la norma speciale di cui all'art. 1, comma 180;
  • presentare istanza di accertamento con adesione, applicando la norma speciale di cui all'art. 1, comma 179;
  • presentare ricorso alla competente Corte di Giustizia tributaria, secondo le ordinarie modalità.

In caso di definizione per acquiescenza, l'importo da versare è pari a:

  • imposta integrale (40.000) oltre a interessi;
  • sanzione ridotta a 1/18 di quella irrogata: 2000
  • Totale: 42.000 + gli interessi dovuti.

Nel caso di acquiescenza ordinaria, la sanzione sarebbe stata pari a 12.000 euro.

Fonte: Prov. AE 30 gennaio 2023 n. 27663

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