martedì 31/01/2023 • 06:00
Sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022, acquistati dai cessionari.
redazione Memento
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I cessionari dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022, potranno utilizzare in compensazione i crediti acquistati indicando nel modello F24 i seguenti codici tributo appositamente istituiti dalle Entrate:
CODICE TRIBUTO |
DENOMINAZIONE |
---|---|
7742 |
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
7743 |
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
7744 |
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
7745 |
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 |
Si ricorda che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini prestabiliti, per i quali i cessionari abbiano comunicato all'Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione. Il Fisco effettuerà controlli automatizzati per verificare che l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l'importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.
Ai fini della compilazione del modello F24, i nuovi codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Fonte: Ris. AE 30 gennaio 2023 n. 2/E
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