lunedì 30/01/2023 • 15:46
Il MEF, in occasione dell'incontro con la stampa specializzata, ha chiarito che il soggetto attivo del Cup è l'ente proprietario dell'area, salve eccezioni previste dal legislatore. Non si può ricondurre la soggettività attiva alla mera competenza al rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
redazione Memento
In occasione dell'incontro con la stampa specializzata, il MEF ha chiarito che il soggetto attivo del canone unico patrimoniale (c.d. Cup) è l'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati (non più solo i centri abitati dei Comuni) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che rientrano sempre nelle aree comunali (art. 1 c. 818 L. 160/2019 come modificato dalla L. 197/2022 – legge di bilancio 2022). Posto che il legislatore individua puntualmente gli enti legittimati a riscuotere il Cup, non ha senso, come suggerito nella domanda a cui il MEF risponde, ricondurre la soggettività attiva alla mera competenza al rilascio dell'autorizzazione o della concessione che, sulla base dell'art. 26 c. 3 Codice della strada, è demandato al Comune. Del resto non è stata mai messa in discussione la competenza della Provincia, anche in vigenza del precedente canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), a percepire il gettito del canone sulle occupazioni realizzate su tratti di strade che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a 10mila abitanti. Si ricorda che uno dei presupposti del Cup è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (art. 1 c. 819 lett. a L. 160/2019). Il citato presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo (art. 1 c. 823 L. 160/2019); in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente. A titolo esaustivo, si ricorda che il secondo presupposto del Cup è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale o all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.
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