lunedì 30/01/2023 • 14:19
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 169 del 26 gennaio 2023, ha chiarito che ai proventi derivanti da partecipazione a fondi immobiliari partecipati indirettamente da un OICR estero si applica l'esenzione da ritenuta.
redazione Memento
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Con la risposta n. 169 del 26 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione da ritenuta si applica non solo in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche nel caso in cui l'investimento sia effettuato da veicoli di natura societaria interamente posseduti da fondi pensione e OICR vigilati, nonché da fondi sovrani, a condizione che tali veicoli siano residenti o stabiliti Paesi white list (sul punto anche Circ. AE 15 febbraio 2023 n. 2/E).
Si ricorda che secondo l'art. 7 c. 3 DL 351/2001 la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al DM 4 settembre 1996 (c.d. Paesi white list) nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Per fondi pensione e OICR esteri si intendono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso. La vigilanza può riferirsi sia al fondo/organismo sia alla società di gestione del fondo stesso; essa deve essere attestata da apposita certificazione rilasciata dalle autorità competenti straniere.
Nel caso di specie, la società istante è una s.r.l. con residenza fiscale in Lussemburgo (Paese white list) che ha acquistato il 49,02% di un fondo immobiliare italiano. Tale società è interamente partecipata, sin dalla data di acquisto delle quote del fondo immobiliare italiano, da due fondi di investimento coreani.
Nel presupposto che nella normativa vigente nella Repubblica di Corea (Paese white list) tali fondi costituiscono organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ai proventi derivanti dalla partecipazione della società istante al fondo immobiliare italiano si applica il regime di esenzione da ritenuta (di cui all'art. 7 c. 3 DL 351/2001).
Fonte: Risp. AE 26 gennaio 2023 n. 169
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