lunedì 30/01/2023 • 11:21
L’INPS, con Circ. 27 gennaio 2023 n. 9, comunica la rivalutazione, dal 1° gennaio 2023, degli importi delle indennità antitubercolari, spettanti ai lavoratori dipendenti assicurati contro la tubercolosi.
redazione Memento
L’INPS, con Circ. 27 gennaio 2023 n. 9, procede alla rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2023, degli importi delle indennità antitubercolari spettanti ai lavoratori dipendenti affetti da tubercolosi che, nella loro intera vita lavorativa, siano in possesso del requisito di un anno di contribuzione (52 settimane). La rivalutazione degli importi Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Di conseguenza, considerando che la perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023 risulta pari al 7,3%, l’INPS ha rivalutato gli importi delle indennità antitubercolari come da tabella sottostante (si riportano anche gli importi validi per il 2022 per un raffronto): Tipologia di indennità Dal 1° gennaio 2022 Dal 1° gennaio 2023 Giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati (*) € 13,76 € 14,76 Giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari € 6,86 € 7,36 Giornaliera post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 22,92 € 24,59 Giornaliera post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari € 11,46 € 12,30 Assegno mensile di cura o di sostentamento € 92,49 € 99,24 (*) L’ aggiornamento vale anche per le indennità giornaliere (pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza) spettanti agli assicurati contro la tubercolosi. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura di € 14,76, dovrà essere erogata quest’ultima. Fonte: Circ. INPS 27 gennaio 2023 n. 9
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