lunedì 30/01/2023 • 06:00
Il Fisco risponde ai quesiti dei contribuenti decretando l'irrilevanza fiscale di una pensione di invalidità di fonte australiana e la tassazione esclusiva in Inghilterra della pensione pubblica percepita dal contribuente residente all'estero e in possesso della doppia cittadinanza.
redazione Memento
Pensione pubblica e doppia cittadinanza Ai fini dell'applicazione di un regime di tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche nello Stato di residenza del contribuente, è sufficiente che lo stesso abbia acquisito la nazionalità di tale Paese, non assumendo rilievo il mantenimento della nazionalità dello Stato della fonte. Il principio è stato applicato al caso di specie riguardante il contribuente con doppia cittadinanza italiana e britannica che, una volta trasferitosi nel Regno Unito, ha maturato, a decorrere dall'anno x, il diritto alla pensione inerente alla propria attività di lavoro dipendente a carattere pubblico, esercitata prima del suo trasferimento all'estero. Il caso deve essere risolto applicando quando previsto dalla Convenzione Italia-Regno Unito per evitare le doppie imposizioni. Le norme pattizie prevedono la tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche nello Stato di residenza del pensionato, quando i relativi beneficiari hanno la nazionalità di tale Stato. Nulla è stabilito con riguardo ai casi di doppia nazionalità e, come evidenziato dal Fisco, se le Parti Contraenti del Trattato avessero voluto mantenere, in capo allo Stato della fonte, la potestà di imposizione esclusiva sul reddito di pensione pubblica, lo avrebbero espressamente previsto (come avviene, ad esempio, in altre Convenzioni firmate dal nostro Paese). Da ciò ne deriva che la pensione corrisposta al contribuente del caso di specie, a partire dall'anno x, deve essere assoggettata ad imposizione esclusiva nel Regno Unito. Le eventuali ritenute operate in Italia sul reddito in esame potranno essere chieste a rimborso presentando apposita istanza alla competente Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara, entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui è stato effettuato il versamento. Irrilevante la pensione di invalidità australiana La ''Disability Support Pension'' di fonte australiana percepita dal contribuente in possesso della doppia cittadinanza, avendo natura meramente assistenziale, non è da assoggettare ad alcuna imposizione in Italia e, conseguentemente, non è da indicare nelle relative dichiarazioni dei redditi. È quanto affermato dalle Entrate in risposta all'interpello presentato da un contribuente in possesso sia della doppia cittadinanza sia della doppia residenza italiana ed australiana, nonché titolare, in quanto invalido e non autosufficiente, di una ''Disability Support Pension'' di fonte australiana. L'emolumento in questione per il Fisco non rientra nelle categorie reddituali previste dal TUIR (art. 6, c. 1, TUIR). Riguardo alle somme erroneamente indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, il contribuente potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo (pertanto, entro il 30 novembre dell'anno X, potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta X2). Per quel che concerne le annualità antecedenti all'anno X2, il contribuente potrà presentare all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara (PEC: cop.Pescara@pce.agenziaentrate.it) istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento delle imposte (il rimborso potrà, pertanto, essere riconosciuto solo per i versamenti effettuati nei quarantotto mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza al Centro Operativo di Pescara). Fonte: Risp. AE 27 gennaio 2023 n. 172; Risp. AE 27 gennaio 2023 n. 174
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