sabato 28/01/2023 • 06:00
Il tema dello splafonamento degli “altri aiuti”, vale a dire quelli non rientranti nel regime ombrello, si era già posto a ridosso della originaria scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework, fissata al 30 novembre e poi prorogata al 31 gennaio 2023.
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In riferimento al criterio dell'impresa unica, le Sezioni 3.1 e 3.12 hanno diversi plafond a seconda degli orizzonti temporali considerati:
Ciò posto, a ridosso del nuovo termine assegnato per l'adempimento in oggetto, l'Agenzia delle entrate, sollecitata da specifica domanda posta in occasione di un incontro con la stampa specializzata, torna a occuparsi delle modalità di gestione della dichiarazione allorquando il soggetto economico abbia percepito altri aiuti, diversi cioè da quelli del regime ombrello, che da soli - sia in termini quantitativi che temporali - abbiano comportato il superamento dei massimali tempo per tempo previsti dalla normativa di riferimento.
Andiamo però con ordine.
Lo splafonamento degli altri aiuti (Sezione II del Quadro A) aveva trovato, già nell'ambito dell'originaria scadenza, una soluzione interpretativa ai sensi del combinato disposto delle didascalie dei vari campi del Modello e delle istruzioni per la compilazione dello stesso.
In particolare, il tema si poneva allorquando il redattore del Modello si trovava a volere (erroneamente) segnalare il superamento dei limiti causato solo dagli altri aiuti. In tal caso, però, le istruzioni (pag. 5) già chiarivano che l'importo eccedente i massimali, da riportare nel predetto riquadro deve riferirsi agli aiuti elencati nella sezione I del Quadro A (cui si applica il regime ombrello). Non va, invece, riportato l'importo eccedente i predetti massimali riferito agli altri aiuti riconosciuti nell'ambito della Sezione 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione II del quadro A. In sostanza, le istruzioni altro non facevano che rimarcare un aspetto già evidente, ovvero che gli altri aiuti concorrono con quelli “ombrello” all'erosione del plafond disponibile, senza però dover essere indicati né in termini qualitativi, se non apponendo una spunta alle specifiche caselle della Sezione II, né tanto meno quantitativi, posto che la gestione degli importi avviene fuori dal Modello. In sostanza, questo concorso serviva e serve solo per la verifica del superamento dei limiti e se a tale superamento abbiano contribuito in termini temporali (ultimo aiuto ricevuto) gli aiuti “ombrello”, posto che solo in tal caso il Modello ne prevede il riversamento.
Armonicamente con le istruzioni anche le modalità operative di compilazione del Modello convergevano nella stessa direzione. Infatti, volendo aderire ad una compilazione non semplificata ma analitica dell'autodichiarazione, una scelta diversa dalla marcatura della casella ES avrebbe comportato la spunta della casella contrassegnata dal n. 2 della lettera A) - aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 - o della lettera B) - aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, che però testualmente prevedono che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali barrata la casella Sezione 3.1, è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework. Con la conseguenza che, al 30 novembre 2022, la successiva mancata compilazione della parte del Modello dedicata all'eventuale superamento dei limiti veniva segnalata con un errore bloccante.
Pertanto, al 30 novembre 2022, l'unica modalità compilativa in caso di splafonamento imputabile solo agli altri aiuti era quella di non segnalare alcunché, pena l'impossibilità di chiudere la dichiarazione. A rigore, come visto, una soluzione perfettamente sintonica con le stesse finalità della dichiarazione e con le istruzioni al Modello.
L'Agenzia delle entrate ha spiegato, già nelle Faq del 17 ottobre 2022, che per quanto concerne l'ipotesi in cui il superamento dovesse riferirsi ad aiuti al di fuori del regime ombrello, non essendo definiti dalle disposizioni di riferimento modalità e criteri di calcolo o restituzione delle eccedenze relative agli altri aiuti, gli operatori economici possano contare su di una flessibilità circa le modalità di restituzione di eventuali importi eccedenti i massimali di fruizione degli aiuti: salva la facoltà, nel caso si fosse fruito di almeno uno degli aiuti “ombrello” e tenendo conto anche della registrazione in RNA, SIAN e SIPA eventualmente già avvenuta da parte delle altre Amministrazioni concedenti, della possibilità di restituire l'altro aiuto all'Amministrazione competente.
Come detto in premessa, l'Amministrazione finanziaria è tornata sul tema rispondendo ad una specifica domanda che, illustrando esattamente il caso di specie qui rappresentato, ha correttamente fatto presente che una volta attestato il superamento dei massimali nel frontespizio (tenendo conto anche degli “altri aiuti”), diviene obbligatoria (salva la generazione di un errore bloccante) la compilazione del riquadro Superamento limiti sezioni 3.1. e 3.12. Una fattispecie personalmente riscontrata, quanto meno, rispetto alle dichiarazioni predisposte entro l'originario termine del 30 novembre 2022.
L'Agenzia risponde che nel caso in cui venga attestato il superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework e sia compilata la sezione II del quadro A (altri aiuti), il software di compilazione del modello di autodichiarazione non impone la compilazione del riquadro “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12” che, quindi, può essere lasciato vuoto qualora lo splafonamento sia da imputarsi interamente agli altri aiuti diversi da quelli rientranti nel regime ombrello.
Anche a voler prescindere dall’errore (“oggi”) non bloccante, resta la questione affatto trascurabile relativa alla dichiarazione, secondo le indicazioni dell’Agenzia, di un fatto non rispondente a verità. Infatti, come già riportato per tabulas, con la casella n. 2 della lettera A) o della lettera B) si dichiara che, una volta calcolato il coacervo degli aiuti “ombrello” e degli altri aiuti, il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework. Diversamente opinando, viene in aggiunta da pensare che si creano situazioni diverse tra i soggetti che, avendo avuto entrambe le tipologie di aiuti ed essendo obbligati all’invio del Modello, dichiarano lo splafonamento degli altri aiuti, e coloro che nei periodi di riferimento hanno beneficiato solo degli “altri aiuti” e non ne manifestano il superamento, posto che non erano e non sono tenuti a presentare il Modello.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, considerando la specifica finalità dell’adempimento in parola, pare proprio di poter dire che non sussiste alcun obbligo di annullamento della dichiarazione già trasmessa entro il 30 novembre 2022 (facoltà concessa dal nuovo Modello con inserimento di una specifica casella nel frontespizio) e di un nuovo invio entro il 31 gennaio 2023 da parte di tutti coloro che, trovandosi nell’ipotesi in commento, hanno compilato e inviato la dichiarazione barrando la casella semplificatrice ES, anche alla luce della didascalia in essa contenuta, e spuntando la casella della sezione II del Quadro A.
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