sabato 28/01/2023 • 06:00
Secondo la Cassazione, il diritto del lavoratore ad ottenere dei crediti degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro dal Fondo di garanzia INPS si prescrive nel termine annuale, decorrente dal momento in cui il creditore ritiri il verbale negativo di pignoramento, atto attestante l'insufficienza delle garanzie patrimoniali datoriali.
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Con la recente sentenza n. 1771/2023, pubblicata in data 23 gennaio 2023, la Cassazione torna sul tema della decorrenza del termine prescrizionale sancito dall 'art. 2, c. 5, D.Lgs. 80/92 connesso alla tempestiva richiesta di intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS. Il caso Più nel dettaglio, la vicenda posta al vaglio della Suprema Corte trae origine dal ricorso presentato da un dipendente per ottenere il pagamento dei crediti di lavoro , diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e rientranti nei dodici mesi che precedono la data di inizio dell'esecuzione forzata. In primo grado l'istanza del lavoratore veniva respinta sul presupposto dell'intervenuta maturazione, già al momento del deposito della domanda, della prescrizione annuale prevista dalla legge. Secondo il Giudice del lavoro del Tribunale di riferimento, infatti, il dies a quo per il computo prescrizionale decorrerebbe dalla data di redazione del verbale di pignoramento mobiliare negativo e non dal momento in cui il debitore, con maggiore o minore solerzia, aveva provveduto al ritiro di tale verbale, così da poter avere conos...
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