venerdì 27/01/2023 • 15:16
Con la risposta del 27 gennaio 2023 n. 173, l’Agenzia delle Entrate, in tema di Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, ha fornito chiarimenti relativamente alla residenza fiscale, tie breaker rules e criterio dell'abitazione permanente.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 27 gennaio 2023 n. 173, ha chiarito il caso di un cittadino italiano che ha trasferito la residenza in Svizzera e che risulta iscritto all'AIRE. Nel dettaglio, il contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se: i criteri (tie breaker rules) per determinare in quale dei due Stati (Italia e Svizzera) un contribuente risulti residente, debbano essere analizzati solo per il periodo in cui l'istante dovesse risultare residente sia in Italia sia in Svizzera (primo quesito); qualora si volesse applicare il primo criterio delle tie breaker rules, ossia la disponibilità di un'abitazione permanente in uno dei due Stati contraenti la Convenzione, la definizione di abitazione permanente possa ricomprendere anche l'abitazione della famiglia d'origine, da cui però il contribuente ha traslocato in una nuova abitazione sempre in Italia (secondo quesito); il primo criterio delle tie breaker rules può essere applicato anche in casi in cui un'abitazione sia stata disponibile solo per periodi estremamente brevi, come, nel caso in esame, l'abitazione italiana dell'istante, disponibile per meno di 40 giorni (terzo quesito); qualora, a seguito dell'applicazione delle tie breaker rules, il contribuente dovesse risultare residente in Svizzera, se i redditi di lavoro dipendente, prodotti nella Confederazione Elvetica nell'anno di riferimento, siano da assoggettare ad imposizione anche in Italia e, quindi, debbano essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi (quarto quesito). Con la risposta del 27 gennaio 2023 n. 173, l'Agenzia delle Entrate, riguardo al primo quesito, precisa che le tie breaker rules possono essere applicate solo in relazione al periodo d'imposta in cui l'istante dovesse risultare residente, in base alle rispettive normative interne, sia in Italia sia in Svizzera. Per quel che concerne il secondo quesito, invece, l'Agenzia delle Entrate precisa che la casa di famiglia, abitata dal contribuente, non può essere considerata un'abitazione permanente, in quanto non è stata attrezzata per essere una abitazione permanente né è stata abitata dall'istante nell'anno di riferimento. Analogamente, per quel che attiene al terzo quesito, si osserva che l'appartamento in Italia, pur rientrando nella disponibilità del contribuente per una frazione minima dell'anno, non può essere considerato come un'abitazione permanente dell'istante. Per quel che concerne il quarto quesito, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'art. 15 paragrafo 1 della Convenzione in oggetto stabilisce la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente, a meno che l'attività lavorativa non sia svolta nell'altro Stato contraente la Convenzione (Stato della fonte); ipotesi in cui tali remunerazioni saranno assoggettate ad imposizione in entrambi i Paesi. Infine, nel caso di specie, qualora l'istante riuscisse a dimostrare, ai sensi dell'art. 2 c. 2 DPR 917/86, di non essere residente in Italia ovvero, sulla base delle tie breaker rules, di cui all'art. 4 paragrafo 2 della Convenzione in questione, di essere residente in Svizzera nell'anno di riferimento, i redditi da lavoro dipendente percepiti dal contribuente, a fronte di un'attività lavorativa svolta in Svizzera, non sconterebbero alcuna imposizione nel nostro Paese. Diversamente, qualora nel caso prospettato trovasse applicazione il disposto dell'art. 4 paragrafo 4 della Convenzione in oggetto, il contribuente sarebbe assoggettato ad imposizione nel nostro Paese per i redditi di lavoro dipendente prodotti fino al giorno del trasferimento definitivo del suo domicilio dall'Italia alla Svizzera, con conseguenti obblighi dichiarativi. Fonte: Risp. AE 27 gennaio 2023 n. 173
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