lunedì 30/01/2023 • 06:00
Se l’acconto sul prezzo è restituito a causa della risoluzione del preliminare esso non sarà imponibile IVA, acquisendo natura meramente finanziaria, dato che in origine l’operazione non era stata fatturata e l’Ufficio non aveva proceduto alla rettifica. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza del 19 gennaio 2023 n. 1609.
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Secondo la Cassazione il versamento di un acconto sul prezzo in relazione ad un preliminare di compravendita immobiliare costituisce un'operazione imponibile ai sensi dell'art. 6 c. 4 DPR 633/72, sicché il promittente venditore sarà tenuto ad emettere la relativa fattura, esponendo l'IVA dovuta. Se però l'operazione viene meno, dopo la registrazione della fattura, a causa della risoluzione contrattuale che ne costituiva il presupposto, il promissario acquirente sarà tenuto alla rettifica mediante l'emissione di una nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72 e dovrà poi fatturare la restituzione della somma già versata, trattandosi di operazione imponibile. Allo stesso tempo i giudici di legittimità hanno ritenuto che se l'originario versamento dell'acconto sul prezzo non sia stato erroneamente assoggettato ad IVA e l'Ufficio non abbia avviato l'attività accertativa, la restituzione della somma da parte del promittente venditore assumerà una natura meramente finanziaria, ai fini IVA, e non potrà essere assoggettata ad imposta, siccome non costituisce cessione imponibile ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72.
Acconto sul prezzo: è operazione imponibile IVA?
L'art. 6 c.
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