lunedì 30/01/2023 • 06:00
Il Codice della crisi ha mantenuto una disciplina della liquidazione coatta amministrativa quasi del tutto identica a quella della legge fallimentare, non raggiungendo quindi l'obiettivo di ricondurre ad unità sistematica la normativa concorsuale.
Nell’esercizio della delega per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo avrebbe dovuto applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e mantenere il relativo regime speciale solo nei casi previsti da alcune leggi di settore. Ciò in quanto, al di fuori dagli ambiti soggetti a particolare regime di vigilanza ad opera di autorità pubbliche non sembravano più sussistere ragioni per cui, per imprese diverse, tra cui le cooperative, dovesse esservi una disciplina diversa rispetto a quella dettata in via generale dalle disposizioni sulla crisi d'impresa. Tuttavia, tale indicazione è stata totalmente disattesa, probabilmente per il desiderio di alcuni ambienti di non perdere l'esclusività e ciò ha avuto ripercussioni negative in punto di razionalità e completezza del complessivo progetto di riforma.
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