Nell’esercizio della delega per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo avrebbe dovuto applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e mantenere il relativo regime speciale solo nei casi previsti da alcune leggi di settore.
Ciò in quanto, al di fuori dagli ambiti soggetti a particolare regime di vigilanza ad opera di autorità pubbliche non sembravano più sussistere ragioni per cui, per imprese diverse, tra cui le cooperative, dovesse esservi una disciplina diversa rispetto a quella dettata in via generale dalle disposizioni sulla crisi d'impresa.
Tuttavia, tale indicazione è stata totalmente disattesa, probabilmente per il desiderio di alcuni ambienti di non perdere l'esclusività e ciò ha avuto ripercussioni negative in punto di razionalità e completezza del complessivo progetto di riforma.
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