venerdì 27/01/2023 • 13:45
L’Agenzia delle Entrate ritorna sui piani di incentivazione dei dipendenti (stock option), precisando che ai fini dell'applicabilità dell'esenzione rileva la circostanza che le opzioni e i diritti siano attribuiti ai beneficiari dalla società, qualificandosi quale PMI innovativa.
redazione Memento
Con la risposta del 26 gennaio 2023 n. 167, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di piani di incentivazione dei dipendenti (stock option). Secondo il Fisco, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione rileva la circostanza che le opzioni e i diritti siano attribuiti ai beneficiari dalla società (qualificandosi quale PMI innovativa), a prescindere dal fatto che tale qualifica sussista o meno al momento dell'esercizio dell'opzione o dell'accettazione delle azioni da parte dei beneficiari. Secondo le Entrate, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali rientra il valore normale delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani o esteri determinato ai sensi dell'art. 9 c. 4 lett. a) DPR 917/86. Circa l'individuazione del momento rilevante ai fini impositivi in presenza di un diritto di opzione che non sia liberamente cedibile a terzi in diversi documenti di prassi, è stato precisato che questo è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi o delle annotazioni contabili successive. In particolare, nella risoluzione 12 dicembre 2007 n. 366/E, al fine di determinare il momento nel quale far assumere rilevanza fiscale all'esercizio del diritto d'opzione posto in essere dal lavoratore dipendente e stabilire quale sia il momento in cui le azioni possono considerarsi entrate nella disponibilità del dipendente, è stato precisato che tale momento deve essere individuato in quello in cui il dipendente acquisisce il diritto partecipativo e non in quello in cui riceve materialmente il titolo azionario. In tale documento di prassi, con riferimento al significato del termine “assegnazione di azioni”, è stato infatti ribadito che il trasferimento della proprietà dei titoli azionari e dei diritti in essi incorporati si perfeziona con il semplice consenso del soggetto titolare del diritto di opzione, riconducibile alla dichiarazione di esercizio del diritto di opzione medesimo. Il regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilato derivanti dall'esercizio di stock option o dall'assegnazione di azioni, è stato derogato dalle disposizioni agevolative contenute nell'art. 27 DL 179/2012, attraverso il quale è stato disposto che il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle startup innovative e degli incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla startup innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la startup innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. L'estensione del regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari alle PMI innovative è stato introdotto dal DL 3/2015, mutuando dal DL 179/2012 la medesima ratio di favorire la nascita e lo sviluppo di attività a forte contenuto di innovazione tecnologica. Fonte: Risp. AE 26 gennaio 2023 n. 167
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