venerdì 27/01/2023 • 12:31
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un lavoratore frontaliere è tale solo se quotidianamente si reca in Svizzera per svolgere la propria attività. Pertanto, per chi svolge il 25% delle giornate lavorative in smart working in Italia non si applica quanto stabilito nella Convenzione Italia Svizzera per evitare le doppie imposizioni (risposta a interpello n. 171 del 26 gennaio 2023).
redazione Memento
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L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla alla tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri.
Il caso
Un lavoratore residente in Italia presta, a partire dal 2021, un'attività di lavoro dipendente in una località situata in Svizzera, avendo la facoltà di svolgere la stessa attività da remoto a domicilio sino ad un ammontare complessivo del 25% dei giorni lavorativi in un anno solare.
Il lavoratore chiede se, dopo la cessazione dell'efficacia dell'Accordo Covid, potrà essere considerato un lavoratore frontaliero ai fini dell'applicazione dell'Accordo 3 ottobre 1974, con conseguente assoggettamento ad imposizione esclusiva del reddito da lavoro dipendente in Svizzera, anche se continuerà a svolgere parte dell'attività lavorativa presso la propria abitazione situata in Italia.
Il parere dell'Agenzia
Secondo il Fisco, una volta cessata l'efficacia delle disposizioni dettate dall'emergenza COVID, contenute nell'Accordo amichevole tra Italia e Svizzera del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile quanto stabilito nella Convenzione Italia Svizzera per evitare le doppie imposizioni a chi svolge sino al 25% delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia (risposta a interpello n. 171 del 26 gennaio 2023).
Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, il reddito che sarà percepito dal contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera e per un quarto nel nostro Paese, rientrerà nell'ambito applicativo dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente a meno che tale attività non sia svolta nell'altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale; ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Fonte: Risp. AE 26 gennaio 2023 n. 171
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