L’Agenzia delle Entrate, con Risp. 26 gennaio 2023 n. 170, analizza il caso di un lavoratore che, nel corso dell’anno, sposta la propria residenza in Germania. Come devono essere tassate le somme conseguite dal momento del cambio di residenza in avanti? Inoltre il lavoratore, che nell’anno del cambio di residenza non ha percepito alcun reddito in Italia, è comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi?
Il caso
L’istante dichiara di essere residente in Germania ed iscritto all'AIRE, di essere stato assunto alle dipendenze di una società tedesca e di non aver percepito, nell’anno dell’assunzione in Germania, alcun reddito in Italia.
La soluzione proposta dall’istante
L'Istante ritiene applicabili le disposizioni contenute nella Convenzione tra l'Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni in cui si prevede che, se una persona fisica è considerata residente di uno Stato contraente soltanto per una frazione dell'anno, per effetto di un cambio di residenza, l'assoggettamento all'imposta:
termina, nel primo Stato, alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio;
inizia, nell'altro Stato, il giorno successivo al cambio di domicilio.
Poichè l’Istante era residente in Germania durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, il reddito da lavoro dipendente di fonte tedesca dovrebbe essere assoggettato ad imposizione esclusiva in tale Stato. L'Istante, non avendo ricevuto alcun reddito in Italia nell'anno del trasferimento, ritiene di non essere tenuto a presentare, per quell’anno, la dichiarazione dei redditi in Italia.
La risposta delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la Convenzione con la Germania reca una disposizione che prevede la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno.
Pertanto, presupponendo il cambiamento di domicilio intervenuto in corso d’anno, l'Italia può esercitare la propria pretesa impositiva, basata sulla residenza, fino a tale data mentre la Germania può far valere la propria pretesa a decorrere dal giorno del cambio di residenza.
Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi, le Entrate concordano con l’istante: egli, non essendo titolare di alcun reddito di fonte italiana nell'anno di riferimento, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese.
Fonte: Risp. Interpello AE 26 gennaio 2023 n. 170