venerdì 27/01/2023 • 10:08
L’Agenzia delle entrate con provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252 delinea le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici contenuti nel decreto Aiuti-quater.
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Il DL Aiuti-quater ha previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese (energivore o gasivore) ad alto impatto energetico rispetto all'attività svolta. Per le imprese energivore è previsto un tax credit pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022. Per le imprese gasivore il credito d'imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Il decreto Aiuti-quater (art. 1 c. 1-2 DL 176/2022) riconosce alle imprese ulteriori crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas. Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:
Compensazione o cessione dei crediti di imposta
I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
Termine per la comunicazione di cessione dei crediti
La cessione dei predetti crediti (tax credit energia e gas) è comunicata all'Agenzia delle entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.
La cessione di ulteriori crediti è comunicata all'Agenzia delle entrate entro il:
Comunicazioni con profilo di rischio
L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni le comunicazioni delle cessioni dei crediti che presentano profili di rischio entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione per effettuare i necessari controlli preventivi.
Si rammenta che le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022, da effettuarsi in via telematica sono definite con Provv. AE 30 giugno 2022 n. 253445.
Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti
I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, tramite modello F24, entro il:
Nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti
Ai fini della comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d'imposta dei predetti crediti di imposta con il provvedimento in commento sono state approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, allegati al presente provvedimento.
Fonte: Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252
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