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venerdì 27/01/2023 • 10:08

Fisco Entro il 20 settembre 2023

Cessione bonus energetici: le nuove scadenze

L’Agenzia delle entrate con provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252 delinea le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici contenuti nel decreto Aiuti-quater.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il DL Aiuti-quater ha previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese (energivore o gasivore) ad alto impatto energetico rispetto all'attività svolta. Per le imprese energivore è previsto un tax credit pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel mese di dicembre 2022. Per le imprese gasivore il credito d'imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Il decreto Aiuti-quater (art. 1 c. 1-2 DL 176/2022) riconosce alle imprese ulteriori crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas. Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

  • credito d'imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
  • credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022;
  • credito d'imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
  • credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022.

Compensazione o cessione dei crediti di imposta

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Termine per la comunicazione di cessione dei crediti

La cessione dei predetti crediti (tax credit energia e gas) è comunicata all'Agenzia delle entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.

La cessione di ulteriori crediti è comunicata all'Agenzia delle entrate entro il:

  • 22 marzo 2023, per il credito d'imposta per carburanti per agricoltura e pesca relativo terzo trimestre 2022;
  • 21 giugno 2023, per il credito d'imposta per carburanti per agricoltura e pesca relativo quarto trimestre 2022;
  • 20 settembre 2023, per i crediti d'imposta energia elettrica e gas terzo trimestre 2022 ed energia elettrica e gas – periodo ottobre/novembre 2022.

Comunicazioni con profilo di rischio

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni le comunicazioni delle cessioni dei crediti che presentano profili di rischio entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione per effettuare i necessari controlli preventivi.

Si rammenta che le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022, da effettuarsi in via telematica sono definite con Provv. AE 30 giugno 2022 n. 253445.

Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, tramite modello F24, entro il:

  • 30 settembre 2023. Entro lo stesso termine sono utilizzati in compensazione i crediti d'imposta per energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022 e per energia elettrica e gas – ottobre e novembre 2022;
  • 31 marzo 2023, per il credito d'imposta per carburanti in agricoltura e pesca - terzo trimestre 2022;
  • 30 giugno 2023, per il credito d'imposta per carburanti in agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022.

Nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti

Ai fini della comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d'imposta dei predetti crediti di imposta con il provvedimento in commento sono state approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, allegati al presente provvedimento.

Fonte: Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252

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