giovedì 26/01/2023 • 16:44
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 26 gennaio 2023 n. 164, ha fornito chiarimenti in tema di esterovestizione, precisando che nel presupposto della circostanza che una società estera non svolga la funzione di holding, l’esterovestizione non trova applicazione.
redazione Memento
Con la risposta del 26 gennaio 2023 n. 164, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di applicabilità della presunzione relativa della residenza fiscale in Italia di società ed enti, c.d. esterovestizione. Nel dettaglio, l'istante, socio e amministratore di una società sita all'estero, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. La società opera nel settore della vendita di prodotti merceologici via internet, possiede beni materiali e immateriali e si avvale della collaborazione di due lavoratori dipendenti. A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti riguardo all'applicazione in capo alla società partecipata della disciplina sulla esterovestizione (di cui all'art. 73 c. 5-bis DPR 917/86). L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che la norma in esame, volta a contrastare il fenomeno delle cosiddette esterovestizioni, ha ad oggetto le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia. Nel caso di specie, l'Agenzia precisa che dalle informazioni contenute nell'istanza di interpello non risulta che la società estera amministrata dal contribuente detenga, a sua volta, partecipazioni in società italiane. La partecipata estera viene descritta come una società che vende prodotti tramite internet. Nel presupposto della veridicità e correttezza delle informazioni rese dal contribuente e, in particolare, della circostanza che la società estera non svolga la funzione di holding, la soluzione interpretativa rappresentata dall'istante appare, secondo l'Agenzia delle Entrate, condivisibile e dunque l'art. 73 c. 5-bis DPR 917/86 non trova applicazione nel caso in esame. Fonte: Risp. AE 26 gennaio 2023 n. 164
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Raffaella Bonino
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