giovedì 26/01/2023 • 16:00
In occasione dell'incontro del 26 gennaio 2023 con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate, in tema di plusvalenze per cessione di partecipazioni, ha chiarito il criterio per equiparare i sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati.
redazione Memento
Nel corso dell'evento organizzato il 26 gennaio 2023 dalla stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è l'esistenza di prezzi ufficiali il criterio decisivo per ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di mercato regolamentato. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di valori oggettivamente rilevabili. In questo aspetto risiede la distinzione rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili. Esiste un elemento comune sia ai mercati regolamentati in senso proprio che ai sistemi multilaterali di negoziazione: entrambi hanno un regolamento, ossia un insieme di regole predeterminate di negoziazione, il cui rispetto è verificato da un'Autorità di vigilanza. Ciò che, in particolare, rileva, ai fini delle imposte sui redditi, è l'esistenza di regole definite per la formazione dei prezzi. Il criterio per individuare la nozione di mercati regolamentati non è, quindi, la nomenclatura legislativa, vale a dire il nome che il regolatore dà al mercato, ma l'esistenza di una normativa delle negoziazioni (cfr. Circ. AE 23 dicembre 2020 n. 32/E par. 2.1). Si ricorda che i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia, si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Non si considerano prodotti in Italia e non sono, quindi, assoggettati alle imposte sui redditi nel territorio dello Stato i proventi derivanti da cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati (art. 23 c. 1 bis DPR 917/86). Rientrano nei proventi tassabili (poiché a essi non si applica l'esclusione di cui all'art. 5 c. 5 D.Lgs. 461/97) i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia (art. 5 c. 5 bis D.Lgs. 461/97).
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