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venerdì 27/01/2023 • 06:00

Fisco Risposte alla stampa specializzata

Dal Superbonus in condominio al fotovoltaico: i chiarimenti delle Entrate

In risposta ai quesiti posti in occasione dell'incontro del 26 gennaio 2023 organizzato dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso diversi chiarimenti interpretativi dirimendo altresì alcuni dubbi operativi in ordine alle modalità da seguire per l’esercizio delle opzioni alternative all’utilizzo diretto delle detrazioni d’imposta.

di Stefano Mazzocchetti - KPMG Tax specialist

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Superbonus in condominio al 90%: irrilevante la data di convocazione dell'assemblea straordinaria

In riferimento ai recenti interventi normativi operativi con il DL 176/2022 (Aiuti-quater) e con la L. 197/2022, (Legge di bilancio 2023), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di mantenere l'aliquota rafforzata del 110% per le spese sostenute nel 2023 da parte dei condomini, stabilendo l'irrilevanza a tal fine della data di convocazione dell'assemblea straordinaria.

Procedendo con ordine, secondo l'attuale quadro normativo, in tali casi, infatti, al fine di stabilire il termine massimo entro cui occorre aver presentato la CILA, condizione introdotta dal legislatore con i predetti provvedimenti al fine di regolare il riconoscimento o meno del Superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute nel 2023 da parte dei condomini, è necessario avere riguardo alla data in cui l'assemblea condominiale ha deliberato l'approvazione degli interventi riconducibili al Superbonus.

Nello specifico, in sintesi, ove la delibera assembleare fosse stata resa entro il 18 novembre 2022, la CILA andava presentata entro il 31 dicembre 2022; al contrario, ove il condominio avesse approvato i lavori tra il 19 novembre ed il 24 novembre 2022, la CILA andava presentata entro il 25 novembre 2022.

In questo contesto, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto precluso l'accesso al Superbonus 110% per le spese sostenute nel 2023 per il condominio che ha effettivamente deliberato l'approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022, ancorché la CILA sia stata presentata in data 10 novembre 2022 e l'assemblea straordinaria sia stata convocata il 9 novembre 2022.

Il Superbonus nel mini condominio

Nell'ambito di interventi aventi ad oggetto le parti comuni di un mini condominio, composto da due o unità immobiliari appartenenti a due soggetti diversi, per i quali non ricorre l'obbligo di nominare un amministratore e di richiedere il codice fiscale, l'Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile il comportamento dei contribuenti laddove, anziché delegare ad un condòmino il perfezionamento degli adempimenti di natura fiscale, gli stessi abbiano deciso di provvedere in autonomia al pagamento della quota di spesa ad essi posta a carico.

Menzionando alcuni precedenti documenti di prassi, le Entrate hanno precisato che, nell'ipotesi in cui ogni condòmino abbia effettuato il bonifico per la propria quota di competenza riferito al documento di spesa allo stesso intestato, ai fini dell'impiego diretto della detrazione d'imposta anche per il Superbonus è possibile inserire nei modelli di dichiarazione dei redditi il proprio codice fiscale in luogo del codice fiscale del condòmino incaricato.

Ad ogni modo, tuttavia, e sotto un profilo strettamente procedurale, ove i singoli condòmini intendano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, è stato chiarito che per le detrazioni relative ad interventi realizzati su parti comuni dev'essere effettuata un'unica comunicazione per entrambi i condòmini, seguendo le istruzioni dettate dalla stessa Agenzia delle Entrate, con l'esigenza di dover indicare uno dei due condòmini quale incaricato della compilazione.

Compatibili le opzioni alternative in presenza di diversi fornitori

Per mezzo di un richiamo al Provvedimento dell'8 agosto 2020, recante disposizioni di attuazione dell'art. 119 DL 34/2020 e dell'art. 121 DL 34/2020, l'amministrazione finanziaria ha stabilito che un contribuente può fruire della detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi con riferimento ai pagamenti effettuati ad alcuni fornitori ed optare, al contempo, per lo sconto in fattura, o per la cessione del credito d'imposta, relativamente alle somme dovute ad altri fornitori.

Confermando l'orientamento prevalente della dottrina, in forza di un approccio - per così dire - atomistico, l'Agenzia delle Entrate sembrerebbe attribuire rilievo autonomo alle singole prestazioni affidate dal contribuente, con la conseguenza che quest'ultimo può disporre o meno della facoltà di optare per le opzioni alternative in relazione ad ogni rapporto in essere con i diversi fornitori, fermo restando il rispetto del limite di spesa agevolabile previsto per l'intervento realizzato.

In questa prospettiva, appare ragionevole concludere nel senso che il contribuente possa – simultaneamente e nell'ambito di una medesima categoria di intervento – avvalersi di entrambe le opzioni alternative (i.e. sconto sul corrispettivo dovuto e cessione del credito d'imposta) in presenza di diversi fornitori, ancorché intenda utilizzare in dichiarazione dei redditi una frazione della detrazione d'imposta spettante a seguito del pagamento integrale di una o più fatture.

L'installazione dell'impianto fotovoltaico

In linea con alcuni dei recenti chiarimenti resi dalla stessa amministrazione nell'ambito di interpelli aventi ad oggetto la disciplina del Superbonus, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione del  bonus casa (art. 16-bis DPR 917/86), l'impianto fotovoltaico può essere collocato su un edificio adiacente all'abitazione, ferma restando la necessità di destinare l'energia elettrica prodotta dall'impianto al solo servizio dell'unità immobiliare residenziale detenuta dal committente dei lavori.

Nel quesito in esame, il progetto prevedeva l'installazione dell'impianto fotovoltaico su di un capannone agricolo di proprietà di un familiare.

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