giovedì 26/01/2023 • 15:03
In occasione dell'incontro del 26 gennaio 2023 con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di riallocare l'eccedenza del massimale sul secondo periodo anche senza la maturazione di nuovi aiuti e ha chiarito la modalità di compilazione del modello di autodichiarazione nel caso di splafonamento derivante da altri aiuti.
redazione Memento
Nel corso dell'evento organizzato il 26 gennaio 2023 dalla stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni dubbi in tema di autodichiarazione degli aiuti di Stato (art. 1 c. 13-17 DL 41/2021 c.d. regime ombrello) relativamente al superamento dei massimali e alla compilazione del modello di autodichiarazione a seguito dello splafonamento derivante da altri aiuti. Di seguito si analizzano i chiarimenti nel dettaglio. Eccedenza dei massimali e allocazione dell’eccedenza È stato confermato che, in caso di superamento del massimale previsti nel primo periodo temporale (dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021), il contribuente può effettuare la restituzione dell'eccedenza mediante la riallocazione sul massimale più elevato del secondo periodo anche qualora, in quest'ultimo arco temporale, l'impresa non abbia maturato alcun nuovo aiuto. La riallocazione, come stabilito nelle istruzioni al modello di autodichiarazione degli aiuti di Stato, deve essere aumentata degli interessi. Il dubbio nasceva dalla FAQ “Allocazione aiuti” che, se da un lato pare esprimersi in senso affermativo sulla questione, dall'altro richiama l'art. 4 c. 3 DM 11 dicembre 2021 secondo cui, in assenza di nuovi aiuti, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero. Con la Ris. AE 5 luglio 2022 n. 35 sono stati istituiti i codici tributo per la restituzione dell'importo. L'Agenzia delle Entrate, invece, ha chiarito che quanto previsto dall'art. 4 c. 3 DM 11 dicembre 2021 è da riferirsi al caso in cui il beneficiario non ha trovato capienza di riallocazione sul massimale del secondo periodo nella misura in cui sono stati superati i più elevati limiti autorizzati previsti per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 e relativi a: Sezione 3.1 ovvero € 1.800.000 per impresa unica o € 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e € 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; la Sezione 3.12 ovvero € 10. 000.000 per impresa unica. Splafonamento derivante da altri aiuti Se l’impresa ha percepito altri aiuti (diversi cioè da quelli del c.d. regime ombrello), che da soli hanno comportato il superamento dei massimali e ha anche usufruito di aiuti del regime ombrello, essa ha la possibilità, a sua discrezione, di procedere alla restituzione solamente degli altri aiuti per la parte eccedente il massimale, avvisando le Amministrazioni competenti quanto alle modalità di riversamento (cfr sul punto la FAQ “Riversamento degli splafonamenti”). In questo caso, il software di compilazione del modello di autodichiarazione non impone la compilazione del riquadro “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12” che, quindi, può essere lasciato vuoto se lo splafonamento è da imputarsi interamente agli altri aiuti diversi da quelli rientranti nel regime ombrello.
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Giuseppe Buscema
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