sabato 28/01/2023 • 06:00
Il 31 gennaio 2023 scade il termine ultimo per i contribuenti che intendono manifestare l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione precompilata. Entro il medesimo termine dovranno essere trasmessi i dati al sistema TS relativi al secondo semestre 2022.
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A partire dal periodo d'imposta 2016, gli operatori sanitari sono obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i dati dei documenti fiscali relativi alle prestazioni erogate.
Tale processo è funzionale all'Agenzia delle Entrate che indicherà le informazioni ricevute nelle dichiarazioni dei redditi precompilate dei cittadini. I dati da trasmettere riguardano:
A favore dei contribuenti, tuttavia, è previsto il diritto di opposizione all'utilizzo dei dati appena elencati da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione delle dichiarazioni.
Le modalità di esercizio di tale diritto, relativamente alle spese del 2022, sono le seguenti:
Con specifico riferimento alla modalità indicata al secondo punto ed in scadenza il 31 gennaio 2023, i contribuenti potranno esercitare il diritto di opposizione compilando l'apposito modello disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate.
Nello stesso, sarà necessario indicare:
Compilato il modello, lo stesso potrà essere trasmesso all'indirizzo e-mail opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it allegando, altresì, la copia del documento d'identità. L'opposizione potrà essere comunicata anche telefonicamente, utilizzando uno dei centri di assistenza multicanale della stessa Agenzia.
Si precisa, inoltre, che le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione possono comunque essere inserite nella successiva fase di modifica/integrazione della dichiarazione precompilata, salva la sussistenza dei requisiti per la detraibilità degli stessi previsti dalle norme di riferimento.
Dati al Sistema TS
L'obbligo di trasmissione al Sistema TS dei dati delle prestazioni effettuate dagli operatori sanitari di cui all'art. 3 c. 3 D.Lgs. 175/2014, riguarda le informazioni contenute nelle ricevute di pagamento, nelle fatture e negli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta oggetto della trasmissione. Il Sistema TS, ricevuti i dati, invia gli stessi all'Agenzia delle Entrate, per ogni cittadino, suddividendo le somme per tipologia di spesa.
I termini di trasmissione dei dati al Sistema TS, a seguito delle previsioni del DM 27 dicembre 2022, rimangono anche per il 2023 con periodicità semestrale, mentre, l'invio mensile entrerà in vigore nel 2024. Il suindicato decreto, infatti, intervenendo sull'art. 7 DM 19 ottobre 2020, definisce il seguente scadenziario relativo ai prossimi invii:
Periodo di sostenimento delle spese |
Termine di trasmissione |
---|---|
Secondo semestre 2022 |
31 gennaio 2023 |
Primo semestre 2023 |
30 settembre 2023 |
Secondo semestre 2023 |
31 gennaio 2024 |
Spese sostenute dal 1° gennaio 2024 |
Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale |
Pertanto, è solo dal 1° gennaio 2024 che dovrebbe entrare in vigore la trasmissione mensile dei dati al Sistema TS, salvo ulteriori nuove proroghe.
In merito, occorre far presente che, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo del documento fiscale.
Ne consegue che, entro il 31 gennaio 2023, gli operatori sanitari dovranno inviare i documenti di spesa pagati nel periodo 01/07/2022 - 31/12/2022. In caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati da parte degli operatori interessati, è prevista l'applicazione di una sanzione di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50. Tuttavia, nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti viene effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, inoltre, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di € 20.000 (art. 3 c. 5-bis D.Lgs. 175/2014). Ai fini del regime sanzionatorio è applicabile il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97, ma non il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 D.Lgs. 472/97.
Da ultimo, è bene ricordare che, l'Amministrazione Finanziaria con la Ris. AE 23 maggio 2022 n. 22/E ha chiarito la corretta interpretazione del termine “comunicazione” cui fa riferimento il suindicato art. 3 c. 5-bis. Per “comunicazione”, s'intende, infatti, ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.
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