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venerdì 27/01/2023 • 06:00

Fisco Risposte alla stampa specializzata

CFC: chiarite le modalità di determinazione dei valori di ingresso

Nel corso dell’evento organizzato il 26 gennaio 2023 dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di determinazione dei valori in ingresso ai fini della disciplina sulle Controlled foreign companies (CFC).

di Marco Nessi - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il chiarimento delle Entrate nel corso dell'evento della stampa specializzata

Nel corso dell'evento organizzato il 26 gennaio 2023 dalla stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate, riguardo alle modalità di determinazione dei valori in ingresso (ex art. 166-bis DPR 917/86) in caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia, ha precisato che lo strumento giuridico a disposizione del contribuente per poter interpellare l'Amministrazione finanziaria è costituito dall'interpello preventivo previsto dall'art. 11 L. 212/2000 (e non, viceversa, dall'accordo preventivo ex art. 31-ter DPR 600/73).

Infatti, ancorché non sia obbligatoria, attraverso questa istanza, il contribuente ha la possibilità di:

  • chiedere chiarimenti in merito alla correttezza del comportamento che intende adottare (alternativamente, riconoscimento del valore di mercato delle attività e passività ex art. 166-bis DPR 917/86 ovvero assunzione dei valori fiscali e delle posizioni soggettive CFC);
  • presentare un quesito antiabuso, finalizzato a confermare che, attraverso il trasferimento di sede e il riconoscimento di determinati valori fiscali (valore di mercato o valore fiscale CFC) non si configura la tenuta di un comportamento elusivo (interpello antiabuso ex art. 11 c. 1 lett. c L. 212/2000).

A quest'ultimo riguardo, in sede di interpello, occorrerà illustrare nel dettaglio la situazione della CFC che è stata tassata per trasparenza solo in alcuni periodi di imposta precedenti al trasferimento di sede, facendo riferimento a tutti gli elementi rilevanti quali, ad esempio, la tipologia di redditi prodotti dalla CFC, la tassazione scontata all'estero (anche eventualmente sotto forma di exit tax applicata al trasferimento di sede), l'eventuale disapplicazione della disciplina CFC sulla base dell'esimente di cui all'art. 167 c. 5 DPR 917/86 (svolgimento dell'attività economica effettiva), la presenza di plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività della CFC, la presenza di perdite e/o eccedenze di interessi passivi riportabili.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'interpello in esame non può entrare nel merito della quantificazione dei valori delle attività e passività della CFC che si trasferisce in Italia (questo aspetto, infatti, estraneo all'interpello ex L. 212/2000, può essere valutato in sede di accordo preventivo da presentare ai sensi dell'art. 31-ter DPR 600/73).

Si ricorda che la disciplina sulle Controlled foreign companies (CFC), di cui all' art. 167 DPR 917/86, ha l'obiettivo di rendere imponibili in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione inferiore nello Stato di insediamento (di norma inferiore al 50% rispetto alla tassazione italiana) e che, al contempo, risultano titolari di specifiche categorie di proventi, c.d. Passive income, senza svolgere un'attività economica effettiva ai sensi dell'art 55 DPR 917/86. In particolare la disciplina in esame è applicabile se, contemporaneamente, il soggetto controllato estero:

  • è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia;
  • ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come passive income (c.d. passive income test).

Se si verificano entrambi questi presupposti, il reddito realizzato dalla controllata estera viene imputato per trasparenza al socio residente, salvo che non venga dimostrata l'esimente che richiede che la partecipata svolge nel proprio Stato di residenza un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (art. 167 c. 5 DPR 917/86).

I chiarimenti della Circolare 28 luglio 2022 n. 29 

Nella Circ. AE 28 luglio 2022 n. 29/E l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, nel caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso (ovvero livello di tassazione e percentuale di passive income) in un determinato periodo d'imposta, il contribuente può fuoriuscire dal regime CFC optando, anche alternativamente, per la dimostrazione dell'esimente dell'attività economica ovvero per il superamento delle condizioni dell'Etr test e/o del passive income test.

In particolare, relativamente al trasferimento di sede e alle operazioni straordinarie da cui deriva la confluenza della CFC estera nella controllante italiana e l'applicazione dell'art. 166-bis DPR 917/86 (c.d. entry tax che, com'è noto, detta i criteri per stabilire il corretto valore fiscale delle attività e passività trasferite dall'estero in Italia), la circolare aveva affermato i seguenti principi:

  • in caso di mancata applicazione del regime CFC in tutti i periodi d'imposta precedenti il trasferimento della sede in Italia: i valori fiscali da assumere a riferimento per la valutazione dei beni in ingresso non devono necessariamente essere quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC nell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza, ma è necessario effettuare, caso per caso, valutazioni più specifiche;
  • se il trasferimento di sede viene effettuato dopo il decorso della maggior parte del periodo d'imposta, è necessario fare riferimento a questo periodo d'imposta come ultimo periodo di residenza;
  • se il trasferimento della residenza fiscale in Italia non viene effettuato in continuità di applicazione del regime CFC, il riconoscimento dei maggiori valori fiscali in ingresso prescinde dal mantenimento della residenza fiscale dell'entità anche nello Stato di origine (caso di doppia residenza), rilevando soltanto l'ingresso dei beni nel regime d'imposizione italiano.

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- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.

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