giovedì 26/01/2023 • 11:42
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo alla stampa specializzata conferma che, per i lavoratori impatriati, il relativo regime di parziale non imponibilità si estende anche al TFR e alle altre indennità riconosciute in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo alla stampa specializzata analizza il caso dell'applicabilità dello speciale regime fiscale agevolativo previsto per i lavoratori “impatriati” (art. 16 D.Lgs 147/2015) anche alle somme erogate a titolo di TFR e, comunque, concesse al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Regime fiscale agevolato per gli impatriati: come funziona Nel caso di specie, per i soggetti che hanno trasferito la loro residenza in Italia fino al 29 aprile 2019 (c.d. impatriati), il regime fiscale agevolato si applica nel rispetto delle seguenti condizioni: - i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti al trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni; - l'attività lavorativa deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; - l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano; - i lavoratori svolgono funzioni direttive, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Per tali soggetti è prevista l'esclusione dalla formazione della base imponibile IRPEF, nella misura del 50%, dei redditi prodotti in Italia. Il beneficio è applicabile dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento di residenza e per i 4 periodi successivi. N.B. Una diversa agevolazione è prevista per gli impatriati a decorrere dal 30 aprile 2019 (art. 5, c. 1-3, DL 34/2019 conv. in L. 58/2019; art. 13 ter DL 124/2019 conv. in L. 157/2019). La richiesta del contribuente La tassazione del TFR avviene in via provvisoria da parte del sostituto d'imposta e successivamente riliquidata dall'agenzia delle Entrate applicando l'aliquota media del quinquennio precedente, oppure facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente (art. 17, c. 3, TUIR). Tanto premesso, il contribuente impatriato chiede se: il relativo regime di parziale non imponibilità si estenda anche al TFR e alle altre indennità e somme riconosciute in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro; dopo il ricevimento degli esiti della riliquidazione, tale regime di riduzione dell'imponibile è riconosciuto dall'Ufficio a fronte di specifica istanza del contribuente di applicazione della tassazione ordinaria in quanto a lui più favorevole. La risposta dell'Agenzia delle Entrate L'AE, confermando l'estensione della parziale non imponibilità anche al TFR, precisa che se il contribuente ritiene più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal regime dei lavoratori impatriati, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, lo stesso può rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell'esito della comunicazione, previa verifica dei presupposti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.
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