L'INPS, con Mess. 25 gennaio 2023 n. 389, interviene per esporre le novità contenute nella Legge di Bilancio 2023 e relative alla proroga, per il 2023, della sospensione del versamento dei contributi previdenziali per la c.d. ZFU sisma centro Italia, ovvero i territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.
L'esonero contributivo
Originariamente, per far fronte alla grave crisi economica in cui versavano i datori colpiti dal sisma dell'agosto 2016, il Legislatore (art. 46, c. 2, DL 50/2017 conv. in L. 96/2017) aveva previsto, per gli anni 2017-2018, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell'istituzione della zona franca urbana (ZFU sisma centro Italia) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.
Una prima proroga dell'esonero
L'esonero, inizialmente concesso solo per gli anni 2017 e 2018, è stato poi prorogato anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022.
L'intervento della Legge di Bilancio 2023: un'ulteriore proroga
La Legge di Bilancio per il 2023 (art. 1, c. 746, L. 197/2022) ha stabilito la proroga, anche per tutto il 2023 e fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, dell'esonero in trattazione.
Come accedere all'agevolazione contributiva
Il ministero delle Imprese e del made in Italy è l'autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in esame.
Il ministero, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate a tale scopo, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito (in tutto o in parte) dell'importo dell'agevolazione complessivamente già concessa in esito ai bandi precedenti.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni possono utilizzare il credito verso l'erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all'INPS nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2023).
È possibile fruire delle agevolazioni attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello “F24”, esponendo i seguenti codici tributo:
Z148;
Z149;
Z150;
Z162;
Z164;
Z165.
Fonte: Mess. INPS 25 gennaio 2023 n. 389