giovedì 26/01/2023 • 11:04
L’INPS, con Mess. 25 gennaio 2023 n. 389, fornisce alcune istruzioni relative alla proroga – per il 2023 – dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le zone del centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
redazione Memento
L'INPS, con Mess. 25 gennaio 2023 n. 389, interviene per esporre le novità contenute nella Legge di Bilancio 2023 e relative alla proroga, per il 2023, della sospensione del versamento dei contributi previdenziali per la c.d. ZFU sisma centro Italia, ovvero i territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. L'esonero contributivo Originariamente, per far fronte alla grave crisi economica in cui versavano i datori colpiti dal sisma dell'agosto 2016, il Legislatore (art. 46, c. 2, DL 50/2017 conv. in L. 96/2017) aveva previsto, per gli anni 2017-2018, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell'istituzione della zona franca urbana (ZFU sisma centro Italia) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016. Una prima proroga dell'esonero L'esonero, inizialmente concesso solo per gli anni 2017 e 2018, è stato poi prorogato anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022. L'intervento della Legge di Bilancio 2023: un'ulteriore proroga La Legge di Bilancio per il 2023 (art. 1, c. 746, L. 197/2022) ha stabilito la proroga, anche per tutto il 2023 e fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, dell'esonero in trattazione. Come accedere all'agevolazione contributiva Il ministero delle Imprese e del made in Italy è l'autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in esame. Il ministero, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate a tale scopo, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito (in tutto o in parte) dell'importo dell'agevolazione complessivamente già concessa in esito ai bandi precedenti. I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni possono utilizzare il credito verso l'erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all'INPS nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2023). È possibile fruire delle agevolazioni attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello “F24”, esponendo i seguenti codici tributo: Z148; Z149; Z150; Z162; Z164; Z165. Fonte: Mess. INPS 25 gennaio 2023 n. 389
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