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giovedì 26/01/2023 • 06:00

Lavoro Ispettorato del lavoro

Anche le microimprese sospese in caso di violazioni sulla sicurezza

L'Ispettorato del lavoro chiarisce un punto fondamentale nell'applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale: la deroga prevista dal Testo Unico sulla sicurezza nei confronti delle c.d. microimprese vale soltanto se non sussistono violazioni in materia sicurezza sul lavoro.

di Marianna Russo - Ricercatrice di diritto del lavoro presso l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è uno degli strumenti più efficaci che gli ispettori del lavoro possono adottare al fine di far cessare una situazione di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare.

È disciplinato dall'art. 14 D.Lgs. 81/2008, c.d. Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche e integrazioni, data la rilevanza e, al tempo stesso, la delicatezza della materia.

Nella formulazione attualmente vigente, il provvedimento viene adottato dal personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in due ipotesi:

  • quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato irregolarmente, cioè senza la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego (oppure, nel caso di lavoratori autonomi occasionali, in assenza delle condizioni previste dalla normativa);
  • qualora sussista una delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro riportate nell'Allegato I del TU.

L'attuale versione dell'art. 14 D.Lgs. 81/2008 non concede alcun potere discrezionale al personale ispettivo, che, laddove sussistano i presupposti stabiliti dalla legge, deve adottare il provvedimento di sospensione. L'unica discrezionalità è quella di far decorrere gli effetti della sospensione dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo oppure dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non possa essere interrotta, salvo il caso in cui si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità (art. 14, c. 4, D.Lgs. 81/2008).

La deroga per le c.d. microimprese

Il comma 4 dell'art. 14 del T.U. in materia di sicurezza, però, introduce una deroga all'applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale “per le ipotesi di lavoro irregolare”, quando “il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa”.

Si tratta, in pratica, di microimprese, così come definite dalla Circ. Min. Lav. n. 30 del 12 novembre 2008, ossia da imprese connotate da “una realtà minima composta da un solo dipendente”.

La definizione, secondo la stessa circolare ministeriale, è “atecnica”, in quanto ben lontana da quella prevista dalla normativa europea per le imprese che occupano meno di dieci dipendenti, ma è in consonanza con il tessuto produttivo italiano, frequentemente caratterizzato da imprese con un unico addetto.

L'intervento dell'Ispettorato

A fronte della richiesta di istruzioni operative da parte del personale ispettivo sull'applicazione della deroga prevista per le microimprese, la Direzione Centrale per il coordinamento giuridico dell'INL, dopo aver acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce alcuni importanti chiarimenti con la nota n. 162 del 24 gennaio 2023.

Come evidenzia la nota dell'INL, l'eccezione prevista dal quarto comma dell'art. 14 D.Lgs. 81/2008 nei confronti delle imprese con un unico dipendente non vale per tutti i provvedimenti di sospensione, ma solo nei casi di lavoro irregolare, come espressamente stabilito dalla disposizione normativa: “i provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa”.

Pertanto, la deroga non trova applicazione qualora siano contestualmente riscontrate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell'allegato al D.Lgs. 81/2008 (ad esempio, l'omessa redazione del DVR o l'omessa nomina del RSPP), le quali sono da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento di sospensione.

Le raccomandazioni al personale ispettivo

Sulla scorta di quanto già indicato nella Circ. INL n. 3/2021, la Nota n. 162/2023 ricorda che, anche nei casi in cui non venga adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione – qualora la violazione accertata nei confronti di una microimpresa concerna soltanto il lavoro irregolare e non sussistano gravi inadempimenti in materia prevenzionistica – il personale ispettivo è comunque tenuto ad impartire le misure adeguate per far cessare ogni eventuale pericolo per la salute o per la sicurezza dei lavoratori, disponendo l'allontanamento dei lavoratori “in nero” fino alla loro regolarizzazione.

Tra fenomeno infortunistico e lavoro irregolare sussiste, infatti, una stretta correlazione, in quanto raramente chi viene occupato “in nero” è stato preventivamente formato e informato sui rischi per l'integrità psicofisica e, per tale ragione, risulta maggiormente esposto ai pericoli collegati allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Fonte: Nota INL 24 gennaio 2023 n. 162

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