mercoledì 25/01/2023 • 06:00
Pubblicate le indicazioni Inps, con la Circolare Inps 7 del 24 gennaio 2023, per l'esonero 2023 sulla quota conto dipendente differenziato al 2% per gli imponibili mensili fino a 2.692 ed incrementato al 3% per gli imponibili mensili sino al limite di 1.923
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La legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto all'articolo 1, comma 281, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, delle legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”
La circolare 7 del 24 gennaio 2023 riepiloga la misura prevista dalla legge di bilancio 2023 che opera sulla quota conto dipendente con la seguente riduzione:
La misura agevolata trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, restano esclusi i lavoratori domestici.
L'Inps specifica che i massimali mensili di riferimento, come già avvenuto nel 2022, devono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Mentre nel caso di ulteriore mensilità aggiuntiva, nel mese di erogazione, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ammontare della mensilità sommato alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni, in caso contrario l'esonero, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull'intera retribuzione imponibile.
La circolare affronta l'ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell'anno 2023, siano state erogate allo stesso le ultime competenze imponibile; in tal caso l'esonero non può trovare applicazione.
Nello stesso modo non si potrà applicare l'esonero per lavoratore con rapporto cessato il 31 dicembre 2023 e con erogazione ultime competenze nel corso dell'anno 2024.
Esonero massimo e mensilità aggiuntiva
L'Inps approfondisce la gestione del limite di applicazione in concomitanza con l'erogazione della tredicesima mensilità, viene infatti previsto che nel mese di competenza di dicembre 2023, si potrà applicare sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale alle soglie di riferimento.
Nel caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda, sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12).
Ci si potrà trovare di fronte quindi ad una riduzione differenziata tra rateo e retribuzione del mese corrente.
Nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo dell'esonero contributivo in oggetto, cessi prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione riparamentrato al numero di ratei di mensilità maturate alla data di cessazione.
Massimale con più denunce mensili
Viene conferma che nei casi di variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (esempio part-time/full time, determinato/indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. In tal caso quindi il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
L'esonero contributivo, in tal caso, laddove il massimale complessivamente considerato, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Mentre viene esplicitamente affermato che nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all'applicazione dell'esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Ciò comporta quindi che non vi sarà necessità da parte del datore di lavoro di recepire nessuna dichiarazione dal lavoratore in merito ad altri rapporti.
In tutti i casi in cui siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
Condizioni di spettanza, compatibilità con aiuti di stato e cumulabilità
L'agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all'assunzione e non è neppure tale da determinate un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Di conseguenza l'agevolazione non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e non rientra nel concetto di aiuti di stato ai fini della regolamentazione europea.
Viene inoltre confermata la cumulabilità rispetto alla misura, transitoria, di riduzione contributiva per le lavoratrici rientrate dal congedo di maternità.
La riduzione contributiva in esame risulta infatti cumulabile con l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall'articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022. Le due agevolazioni, qualora applicabili, vengono calcolate sull'aliquota piena applicata al lavoratore.
Esposizione in uniemens
L'esposizione dell'esonero così come innovato dalla legge di Bilancio 2023 al 3% è possibile dal Gennaio 2023 valorizzando l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.
Per esporre l'esonero spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti elementi:
- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre l'esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo della stessa corrisposto:
- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L099”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - tredicesima mensilità”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
- nell'elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito alla tredicesima mensilità;
- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L100”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - rateo tredicesima mensilità”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
- nell'elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito al rateo.
Mentre per l'applicazione dell'esonero al 2%, vista la proroga della misura per l'anno 2023 (articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) nei casi di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692 euro, a partire dal mese di gennaio 2023 si continueranno a utilizzare i codici di recupero già previsti per la misura suddetta.
Fonte: Circ. INPS 24 gennaio 2023 n. 7
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