mercoledì 25/01/2023 • 06:00
Il Fisco risponde agli interpelli dei contribuenti in tema di trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta chiarendo le modalità di esercizio dell'opzione e la possibilità di fruizione da parte della società risultante da una fusione.
redazione Memento
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L'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta fornendo chiarimenti, in sede di risposta a interpello, sulle modalità di esercizio dell'opzione e sulla disciplina prevista in caso di operazioni di aggregazione aziendale.
Esercizio dell'opzione
Nel caso di specie, in data 30 dicembre 2020, la società Alfa S.p.A. in liquidazione ha ceduto a titolo oneroso, nella forma prosoluto, alla società Gamma S.r.l. interamente controllata da Beta S.p.A. dei crediti deteriorati, motivo per cui intende avvalersi della possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate, non ancora computate a riduzione dell'imponibile, così come riconosciuto dall'art. 44 bis DL 34/2019. Tramite interpello, le società istanti intendono sapere se Alfa S.p.A. in liquidazione possa validamente esercitare l'opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta ai sensi del comma 3 del citato art. 44bis, versando il relativo canone entro il 31 luglio 2021 e/o inviando apposita comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. Come chiarito dalle Entrate, il diritto a fruire del credito d'imposta matura già a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio della suddetta opzione, dalla data di efficacia della stessa, o del versamento del relativo canone. Tuttavia, occorre considerare che, per effetto di quanto previsto dal comma 3, il diritto alla fruizione del credito d'imposta nasce, in ogni caso, ''condizionato'' all'esercizio dell'opzione, da effettuare ''entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti''. Conseguentemente, per il Fisco, la trasmissione della PEC entro il termine previsto rientra tra quegli adempimenti che, sebbene abbiano ''natura formale'', sono comunque richiesti al fine di dare attuazione alla misura in esame. Ne deriva che, in assenza dell'esercizio dell'opzione sia in presenza dell'obbligo di versamento del canone, che in assenza di tale obbligo - la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta non si perfeziona, con la conseguenza che la società decade dal diritto a fruire dell'agevolazione. Nel caso di specie, pertanto, la società Alfa S.p.A. in liquidazione, avrebbe dovuto effettuare detta comunicazione entro il 31 dicembre 2020. Può però avvalersi dell'istituto della cd. remissione in bonis, di cui all'art. 2 DL 16/ 2012, sempreché risulti confermato che la stessa possedeva i requisiti sostanziali richiesti dalle disposizioni di riferimento, alla data originaria di scadenza del termine previsto per il perfezionamento dell'opzione (vale a dire il 31 dicembre 2020). A tal fine, qualora non abbia ancora provveduto, la società può esercitare l'opzione prevista anche in un momento successivo, purché entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, mediante l'inoltro della comunicazione alla PEC della Direzione regionale dell'AE territorialmente competente, ed il versamento della sanzione in misura fissa pari a Euro 258 (Risp. AE 24 gennaio 2023 n. 151).
Operazioni di aggregazione
Nel caso di specie la società Alfa S.p.A. ha integrato l'attuale dimensione partecipativa in Beta S.p.A. in liquidazione portandola all'attuale 33,27%, con una serie di atti di cessione di azioni perfezionatisi fra fine dicembre 2020 e inizio aprile 2021. L'obiettivo della società Alfa S.p.A. è quello di acquisire, nel corso del 2021, la maggioranza del capitale sociale e quindi il controllo di diritto della Beta S.p.A. in liquidazione mediante l'acquisto delle partecipazioni detenute dagli altri soci di minoranza e di procedere, in un secondo momento, ma comunque entro la fine del 2021, ad una fusione fra le due società (i.e., Alfa S.p.A. e Beta in liquidazione S.p.A.). In ragione di tale possibile fusione societaria, gli interpellanti ritengono che la società risultante dalla fusione possa usufruire della trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate di cui all'art. 1 c. 233 ss. L 178/2020. Ciò in particolare, alla luce della previsione contenuta nel comma 238 che riconosce l'agevolazione anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo societario se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di aggregazione avvenute nel 2021 e se, entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo, abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie di cui al comma 233.
In particolare, Alfa S.p.A., attraverso una serie di atti di acquisizione delle partecipazioni detenute dagli altri soci di minoranza posti in essere nel corso del 2021, acquisirebbe il controllo di diritto nei confronti della Beta S.p.A. in Liquidazione ed entro il 31 dicembre 2021 (quindi entro un anno dalla data di acquisizione del controllo) verrebbe posta in essere l'operazione di fusione tra le due società.
Tuttavia, hanno chiarito le Entrate nella Riposta in commento, le condizioni di operatività e indipendenza previste dal comma 237 devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo. E ciò non è ravvisabile nel caso in esame dal momento che, alla data di acquisizione del controllo di diritto di Beta S.p.A. in liquidazione da parte di Alfa S.p.A. (che dovrebbe avvenire nel corso del 2021), le due società saranno già legate tra loro ''da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento''. Conseguentemente, la società risultante dalla fusione tra Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. in liquidazione non può usufruire della trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (Risp. AE 24 gennaio 2023 n. 152).
Fonte: Risp. AE 24 gennaio 2023 n. 151; Risp. AE 24 gennaio 2023 n. 152
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