mercoledì 25/01/2023 • 06:00
Via libera alla compensazione tra i crediti acquisiti e la commissione per la trasformazione delle DTA e alla spettanza dei bonus per le società in house in caso di interventi effettuati ''internamente'' o ''in amministrazione diretta''.
redazione Memento
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Compensazione tra i crediti acquisiti e la commissione per la trasformazione DTA
È possibile assolvere al pagamento della commissione cui è condizionata la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta (art. 1 c. 241 L 178/2020), mediante compensazione in F24 con i crediti di imposta per bonus edilizi acquistati ai sensi dell'art. 121 DL 34/2020, vale a dire i crediti risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti direttoriali. È quanto chiarito dalla Risposta n. 153 del 24 gennaio 2023.
In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2022 attraverso fusione, scissione o conferimento d'azienda è consentita la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, a fronte del pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate.
Secondo quanto chiarito dal Fisco, considerato che la norma istitutiva di detta commissione, in continuità con la disciplina relativa al canone annuo per la trasformazione della DTA prevista dall'art. 11 DL 59/2016, rinvia «ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione [...] nonché per il relativo contenzioso» alle disposizioni in materia di imposte sui redditi i cui debiti possono essere assolti tramite compensazione con i crediti di imposta cui il contribuente ha diritto, ne deriva la possibilità di eseguire il versamento della ''commissione'' tramite compensazione e, quindi, anche con i crediti d'imposta acquisiti ai sensi dell'art. 121 DL 34/2020.
Interventi effettuati da società in house providing ''internamente'' o ''in amministrazione diretta''
Superbonus ed Ecobonus sono usufruibili anche dalle società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing relativamente a interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette società ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (ERP), a prescindere dalla tipologia di contratto che ne regola i rapporti (es. appalto, concessione, affidamenti diretti, ecc). È quanto chiarito dalla Risposta n. 150 del 24 gennaio 2023.
Nella fattispecie in esame, la società in house, in virtù di un contratto stipulato con un Comune gestisce per conto dello stesso il patrimonio abitativo di proprietà comunale destinato a edilizia pubblica residenziale. La stessa potrà fruire delle agevolazioni in esame per gli interventi effettuati ''internamente'' o ''in amministrazione diretta''.
Fonte: Risp. AE 24 gennaio 2023 n. 150; Risp. AE 24 gennaio 2023 n. 153
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