mercoledì 25/01/2023 • 06:00
I costi sostenuti nei confronti di soggetti terzi, riaddebitati all'investitore da una società correlata rientrano tra le spese rilevanti ai fini del calcolo del Patent box nei limiti in cui si tratti di un mero riaddebito dei costi sostenuti da altre società del gruppo nei confronti di soggetti terzi.
redazione Memento
Con la risposta del 24 gennaio 2023 n. 159, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Patent box, relativamente ai costi sostenuti nei confronti di soggetti terzi, riaddebitati all'investitore da una società correlata. Nel dettaglio, con riferimento al quesito posto dell'istante, considerato che sia il vecchio Patent box che il nuovo Patent box condividono la medesima ratio, l'istante ritiene estensibile anche alla nuova disciplina quanto già previsto ai fini del precedente regime, che riconosceva, in coerenza con quanto riportato all'interno dell'Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting Action 5, la possibilità di riaddebitare, nell'ambito di accordi infragruppo, i costi sostenuti da soggetti del gruppo senza produrre un effetto negativo sull'agevolazione. Ciò, in ogni caso, a condizione che i costi sostenuti attraverso una parte correlata nei confronti di un soggetto terzo si sostanzino in un mero riaddebito, come indicato nel citato Action 5 dove si afferma che quando un pagamento è effettuato per mezzo di una parte collegata a una parte non collegata senza alcun margine, il pagamento sarà incluso nelle spese qualificate. Nel caso di specie, pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate i costi sostenuti nei confronti di soggetti terzi, riaddebitati all'investitore da una società correlata possono rientrare tra le spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio Patent box nei limiti in cui si tratti di un mero riaddebito dei costi sostenuti da altre società del gruppo nei confronti di soggetti terzi nel presupposto che ricorrano tutte le condizioni per godere dell'agevolazione. Conseguentemente, i costi sostenuti in outsourcing e riaddebitati all'istante possono essere riconosciuti come costi relativi ad attività rilevanti, ai sensi dell'art. 6 c. 4 DL 146/2021. Fonte: Risp. AE 24 gennaio 2023 n. 159
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