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mercoledì 25/01/2023 • 06:00

Fisco Le risposte dell’Agenzia delle entrate

Esterometro, prestazioni di servizi elettronici e acquisti in reverse charge

Nel corso dell'incontro con la stampa specializzata del 23 gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in tema di esterometro, di certificazione delle prestazioni di servizi elettronici e di annotazione degli acquisti in reverse charge.

di Gabriele Damascelli - Avvocato

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Nuovo esterometro

È stato chiesto se, in base a quanto previsto dall'art. 6, c. 9-bis1, del D.lgs. n. 471/97, e riguardo le operazioni poste in essere dai cedenti/prestatori non stabiliti in Italia, anche se ivi identificati, verso soggetti passivi nazionali, qualora l'IVA sia addebitata in rivalsa dal fornitore, anziché essere assolta dal cliente con il regime dell'inversione contabile (reverse charge), in assenza di frode e qualora sia stata regolarmente versata dal fornitore, si possa considerare assolta e detraibile, con conseguente applicazione della sanzione formale da euro 250 a 2.000.

Si è chiesto, poi, circa le modalità pratiche di comunicazione al Sdi da parte del cessionario/committente nazionale ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015 (cd esterometro), dal momento che l'operazione, anche se in modo irregolare, è già stata fatturata con esposizione dell'IVA da parte del fornitore identificato in Italia.

L'Agenzia ha risposto evidenziando che l'art. 6, c. 9-bis.1, del D.lgs. 471/1997 prevede che qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione del reverse charge, l'IVA su un operazione economica di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e ss del DPR 633/1972, il cessionario o il committente non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Tali disposizioni non si applicano ed il cessionario/committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 dell'art. 6 quando l'applicazione dell'IVA avvenuta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente ne era consapevole.

L'Agenzia ricorda quanto da lei già argomentato nel precedente interpello n. 501 del 22.7.2021, che affrontava un caso riguardante un soggetto passivo, stabilito in Germania e senza una S.I. in Italia, che aveva emesso alcune fatture cartacee, senza inviarle mediante il Sistema di Interscambio (SdI) stante l'assenza di un obbligo per i soggetti non stabiliti in Italia, oltre ad aver versato regolarmente l'imposta all'Erario.

L'Agenzia argomentava che, alla luce dell'art. 17, c. 2 e 3, del DPR 633/1972, l'IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un cedente o prestatore “estero” privo di S.I. in Italia, deve essere assolta dal cessionario o committente italiano (soggetto passivo IVA stabilito in Italia) mediante il meccanismo del reverse charge.

Tale obbligo ricorre anche se il cedente o prestatore “estero” è identificato ai fini IVA in Italia (con identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale), aspetti che non fanno venire meno la qualifica di “non residente” del fornitore (v. anche le Circ. 14/2010, 36/2010, quesito n. 31, nonché la Ris. 21/2015).

In tal modo il cessionario/committente deve considerare irrilevante la fattura emessa dal rappresentante fiscale con la partita IVA italiana attribuita al fornitore estero, e deve richiedere a quest'ultimo l'emissione di una fattura con la sua partita IVA estera, da integrare ed annotare nei registri IVA delle vendite e degli acquisti, per assolvere l'IVA con il sistema dell'inversione contabile.

Quanto alla comunicazione dei dati, richiesta dall'art. 1, c. 3-bis, del D.lgs. 127/2015, questa dovrà essere effettuata dal cessionario/committente regolarizzando l'invio dei dati mediante emissione di un'autofattura tramite SdI (esterometro), ai sensi della norma citata (obbligo la cui omissione è punita con la sanzione di cui all'art. 11, c. 2-quater, del D.lgs. n. 471/1997, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso).

Certificazione delle prestazioni dei servizi elettronici

È stato posto un quesito all'Agenzia in relazione all'art. 22, n. 6-ter, del DPR 633/72, riguardante l'esenzione dall'obbligo di fatturazione, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici (T.T.E.) rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (privati consumatori) tramite mezzi elettronici di cui all'art. 7 del Reg. UE di esecuzione 282/2011.

Tali prestazioni godono dell'esenzione sia dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 1 del DM 27 ottobre 2015) sia, “in fase di prima applicazione”, dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, c. 1, del D.lgs. n. 127/2015 (art. 1 DM 10 maggio 2019).

Si segnala che, ai sensi dei c. 2 e 3 dell'art. 1 del DM 10.5.2019, per i soggetti che rientrano nel regime di esonero, i corrispettivi delle prestazioni TTE devono continuare ad essere annotati nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR IVA n. 633/1972, ed è data la possibilità ai soggetti che effettuano tali operazioni di scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

Dato il quadro normativo di riferimento, è stato chiesto all'Agenzia un chiarimento alla luce della risposta all'interpello n. 582/2022, per quanto lì l'Agenzia abbia osservato che non fossero del tutto chiare le modalità di svolgimento dell'attività dell'istante, non consentendo di stabilire se la dichiarata attività di “matchmaking” a) fosse svolta con le modalità di cui articolo 7 del Regolamento UE n. 282 del 2011, oppure b) pur essendo svolta mediante mezzi elettronici, richiedesse un intervento umano più che minimo.

Si è posto il quesito, quindi, su come interpretare il rapporto tra il quadro normativo e l'interpello citato nella parte in cui (pag. 12) si è sostenuto che, nell'ipotesi a):

  • i corrispettivi percepiti dai consumatori finali nazionali andrebbero assoggettati ad IVA nazionale e documentati con fattura,
  • i corrispettivi percepiti dai consumatori finali comunitari, andrebbero assoggettati ad IVA secondo le regole del paese del committente, mediante il sistema OSS, ove opzionato, e non sono soggetti all'obbligo di certificazione, salvo scelta del prestatore e comunque previa autorizzazione del committente stesso.

Si è chiesto, quindi, se tale autorizzazione vada richiesta in tutte le ipotesi in cui il fornitore/prestatore voglia emettere fattura per le operazioni effettuate verso consumatori finali.

Nella risposta l'Agenzia ha evidenziato la peculiarità del caso affrontato nell'interpello 582/2022 ed ha confermato l'esclusione dall'obbligo di fatturazione dei corrispettivi percepiti dai consumatori finali per i servizi “elettronici” di cui all'art. 7 del Reg. di esecuzione UE n. 282/2011.

Ha poi ribadito che il precetto dell'art. 22 del DPR 633/1972 allo stesso tempo esclude l'obbligo di emissione della fattura e ne consente, facoltativamente, la sua emissione, qualora il cessionario/committente non manifesti una volontà contraria e purché il documento fiscale contenga tutti gli elementi previsti obbligatoriamente dall'art. 21 o 21-bis (nel caso di fattura semplificata) del DPR 633/1972 (v. interpello n. 378/2022).

Annotazione degli acquisti in reverse charge per i contribuenti trimestrali

Posto che per gli acquisti operati per mezzo del sistema contabile del reverse charge (inversione contabile), gli operatori devono effettuare la doppia annotazione sia nel registro delle fatture di vendita di cui all'art. 23 sia in quello acquisti di cui all'art. 25 del DPR n. 633/1972, e che per effetto dell'art. 7, c. 3-bis, del DPR 542/1999, i soggetti con liquidazione dell'IVA trimestrale “possono annotare le fatture nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/1972 entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”, si è chiesto se il medesimo termine è osservabile per l'annotazione dell'IVA a debito negli acquisti in reverse charge.

Nella risposta l'Agenzia ha evidenziato che la liquidazione IVA dei soggetti cd trimestrali “per opzione” di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DPR 542/1999, prescinde dalle operazioni assoggettate o meno a reverse charge, sia interno sia esterno, consentendo quindi al cessionario/committente di un'operazione soggetta al meccanismo dell'inversione contabile, di poter “annotare le fatture nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/1972 entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni” (v. l'art. 7, c. 3-bis citato).

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