mercoledì 25/01/2023 • 06:00
Il Ministero del Giustizia, con la circolare 19 gennaio 2023 n. 14359, chiarisce finalmente alcune incertezze sull’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa: necessaria una formazione differenziata per i soggetti iscritti o meno in un albo professionale, oltre che un tirocinio di almeno 6 mesi.
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Si susseguono importanti novità in materia di Crisi d’Impresa. Dal 5 gennaio 2023, come noto, è possibile procedere con l’iscrizione all’Albo dei Gestori della Crisi e dell’Insolvenza delle Imprese, di cui al Capo II° del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi e dell’insolvenza”), con alcune incertezze finalmente chiarite nella recentissima Circolare n. 14359/2023 emanata dal Ministero della Giustizia in data 19 gennaio 2023. In particolare, sono stati meglio definiti i requisiti d’iscrizione richiesti dall’art. 356, per ciò che concerne la formazione professionale, l’arco temporale da prendere a riferimento per gli incarichi pregressi, la modalità con la quale produrre alcuna della documentazione necessaria nella presentazione nella domanda e l’assolvimento del tirocinio.
La formazione
In merito alla formazione, si ribadisce la distinzione per l’accesso all’Albo tra i soggetti che sono iscritti in un albo professionale (professionisti iscritti agli Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro) da coloro che non lo sono, laddove ai primi è richiesto di assolvere a 40 ore di formazione specifica e agli altri (coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative) a 200 ore.
La formazione, per essere ritenuta valida ai fini della richiesta d’iscrizione all’Albo in argomento, dovrà essere in armonia con quanto previsto nelle Linee Guida predisposte dalla Scuola Superiore della Magistratura (in data 7 novembre 2019), ed erogata esclusivamente da Università pubbliche o private o da alcuni specifici enti convenzionati con le stesse.
L’aggiornamento professionale
In relazione poi all’aggiornamento professionale da onorare ai fini del mantenimento d’iscrizione nell’Albo, l’iscritto dovrà effettuare ogni due anni un corso di quaranta ore formative, che potrà essere tenuto ed organizzato anche da Ordini professionali.
Viene altresì chiarito che l’offerta formativa goduta da coloro che già vi hanno provveduto, ai fini della validità per la richiesta d’iscrizione all’Albo, dovrà aver rispettato - senza deroghe – le citate linee guida. Conseguentemente, corsi organizzati con programmi esclusivamente rivolti all’iscrizione nell’elenco dei “Gestori della crisi da sovraindebitamento” ed ancora necessari all’inserimento nell’elenco degli “Esperti per la composizione negoziata”, non potranno essere considerati validi per l’iscrizione all’Albo di cui al CCII.
Il primo popolamento
Chiarito anche l’aspetto ai fini del primo popolamento (sino alla data del 31 marzo 2023) relativo alla maturazione d’incarichi pregressi, due incarichi nel quadriennio tra il 17 marzo 2015 ed il 16 marzo 2019, che devono essere stati conferiti con provvedimento di nomina avvenuto in tale specifico arco temporale.
La documentazione necessaria
Sulla documentazione da produrre con la richiesta d’iscrizione, è possibile produrre “copie conformi all’originale” degli incarichi attraverso le previsioni di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 179/2012.
Il tirocinio
Altro tema rilevante è poi quello del tirocinio, che si aggiunge all’obbligo formativo, e che deve essere non inferiore a sei mesi – come si legge nella Circolare in argomento –ai fini dell’iscrizione all’Albo, tirocinio richiesto a tutti i soggetti richiedenti, ovvero appartenenti a qualsiasi delle due richiamate tipologie di soggetti, naturalmente con la sola eccezione verso coloro che hanno già maturato nomine nel periodo anzidetto dei 4 anni antecedenti al 16 marzo 2019.
Conclusioni
L’operatività dell’Albo inizierà dal 1° aprile 2023, lasciando già presumere che solo la sua concreta applicazione consentirà di fare emergere con la dovuta chiarezza opportunità e ulteriori latenti criticità, in una delle novità più rilevanti in materia di crisi d’impresa quale appunto quella di un Albo Unico Nazionale.
Fonte: Circ. Min. Giustizia 19 gennaio 2023 n. 14359
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