martedì 24/01/2023 • 16:08
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 140 del 23 gennaio 2023, ha chiarito l'interruzione della tassazione di gruppo nell'ambito di una fusione nazionale estera.
redazione Memento
Una fusione (per incorporazione) nazionale estera è in linea di principio equiparabile a una fusione domestica così come definita dal codice civile se, all'esito della stessa, la società incorporata si dissolve senza entrare in liquidazione, verificandosi una successione a titolo universale in capo alla società incorporante di tutti gli asset, i diritti e le obbligazioni della società fusa o incorporata. Nel caso di specie, la fusione produrrà gli effetti di cui all'articolo 2363 del Codice del Commercio Francese, comportando lo scioglimento senza liquidazione della società Alfa Services SCA con la sua incorporazione in Alfa S.A. e la successione universale di Alfa Services SCA a Alfa S.A. Tale fusione, che si qualifica come fusione mediante incorporazione (art. 89 Dir. UE 2017/1132), ha effetti del tutto simili agli effetti della fusione per incorporazione così come previsti dagli artt. 2501 e s. c.c. Inoltre, le società interessate dalla fusione (Alfa S.A. e Alfa Services SCA) presentano forme giuridiche omologhe a quelle delle società italiane Pertanto, può ritenersi applicabile al caso di specie la disposizione dell'art. 11 c. 2 primo periodo DM 1° marzo 2018 che prevede che la fusione tra l'entità consolidante e una o più consolidate determina l'estinzione del consolidato fiscale limitatamente alle stesse e sole entità coinvolte nella fusione (incorporante e incorporata). Ciò significa che, a seguito della fusione per incorporazione di Alfa Services SCA (che ha aderito al consolidato tramite la sua stabile organizzazione Alfa Services SO in qualità di consolidata) in Alfa S.A. (che ha aderito al consolidato tramite la sua stabile organizzazione Alfa SO in qualità di consolidante) società che perderanno la loro alterità soggettiva si verificherà l'interruzione del regime della tassazione di gruppo tra la consolidante e la consolidata, senza gli effetti dell'art. 124 DPR 917/86. Fonte: Risp. AE 23 gennaio 2023 n. 140
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