L'ANAC, con Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2023, ha differito al 31 marzo 2023 la scadenza, inizialmente fissata per il prossimo 31 gennaio, per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – PTPCT 2023-2025. La decisione, spiega l'Autorità, è motivata dalla necessità di garantire alle pubbliche amministrazioni il tempo necessario per predisporre al meglio il Piano, evitando difficoltà agli enti, chiamati a recepire in tempi stretti le nuove indicazioni, e dando loro la possibilità di preparare i piani adeguatamente e non “frettolosamente e in maniera non approfondita”.
Va ricordato, infatti, che il Piano nazionale anticorruzione – PNA 2022 è stato approvato definitivamente dal Consiglio di ANAC solo nei giorni scorsi (Delibera 17 gennaio 2023, n. 3); pertanto, l'Autorità ha inteso concedere alle amministrazioni un tempo congruo per dare “attuazione sostanziale e non meramente formale” alla programmazione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione per l'anno 2023.
Il differimento al 31 marzo 2023 vale anche per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), con riferimento al quale il Comunicato spiega che l'esigenza di una proroga è stata rappresentata al Ministro per la pubblica amministrazione, che ha condiviso la proposta in considerazione dei tempi necessari per la corretta predisposizione dell'intero ciclo di programmazione del PIAO e per l'elaborazione, da parte delle amministrazioni obbligate, di un documento integrato con i precedenti strumenti e aggiornato ai recenti interventi normativi.
Il Comunicato spiega inoltre che è stata avviata, su iniziativa del Ministro della Funzione Pubblica, un'iniziativa normativa mediante la presentazione di un emendamento parlamentare al decreto Milleproroghe, al fine di garantire che le amministrazioni e gli altri destinatari della legge n. 190/2012 che facciano affidamento sul nuovo termine del 31 marzo 2023 non vengano censurati per il ritardo nell'adozione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. In ogni caso, ai fini dell'attività di vigilanza, l'ANAC terrà conto di tale nuovo termine.
Da ultimo, il Comunicato precisa che per gli enti locali il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 197/2022.
L'attuazione dei PTPCT: stato dell'arte
Le precisazioni dell'ANAC in merito alla necessità di una attuazione sostanziale e non solo formale dei Piani offrono l'opportunità per formulare alcune considerazioni sul reale stato di attuazione della normativa anticorruzione e sulle modalità con le quali la stessa è stata recepita.
Con riferimento al primo aspetto, hanno destato grande curiosità i risultati di una indagine pubblicata nell'autunno 2022 (V. d'Acquarone – R. Roscini-Vitali, La compliance negli uffici giudicanti e negli enti giudicati: un'Italia “a due velocità”? in Sistema 231, n. 4, ottobre 2022), avente ad oggetto l'attuazione della normativa su anticorruzione e trasparenza da parte degli uffici giudiziari.
Orbene, i dati relativi all'adozione del PTPCT sono sufficientemente eloquenti: a livello di Procura della Repubblica presso il Tribunale, esso risulta adottato nello 0% dei casi (0 uffici su 140); nei Tribunali solo nel 2,86% dei casi (4 uffici giudiziari su 140); nelle Procure Generali della Repubblica presso la Corte d'Appello e nelle Corti d'Appello non risulta adottato (0 uffici su 26), così come a livello di Procura Generale presso la Cassazione e presso la stessa Corte Suprema di Cassazione.
Complessivamente, il PTPCT risulta non adottato nel 98,80% dei casi (330 uffici giudiziari su 334).
Eppure, è del tutto evidente che i soggetti sopra richiamati siano attratti all'alveo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001; oltre alla funzione giurisdizionale, infatti, essi svolgono attività amministrativa finalizzata alla gestione e al funzionamento dell'apparato istituzionale e organizzativo degli uffici dislocati sul territorio. In ragione di ciò, essi sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni di cui alla normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012) e trasparenza (D.Lgs. 33/2013).
E, a proposito di trasparenza, i dati risultanti dall'indagine qui richiamata sono maggiormente confortanti: la sezione “Amministrazione trasparente” risulta complessivamente presente nel 60,48% dei casi (202 uffici giudiziari su 334), con la precisazione che tale dato è riferito esclusivamente alla presenza della sezione e non esprime alcuna valutazione qualitativa sui contenuti della stessa. Nondimeno, gli autori della ricerca segnalano alcune criticità inerenti alla completezza e all'aggiornamento dei documenti ivi pubblicati, evidenziando ad esempio che in alcuni uffici la predetta sezione risulta istituita ma è vuota, oppure presenta manifeste carenze con riguardo ai dati in essa contenuti e/o alla tempistica di pubblicazione e aggiornamento degli stessi.
Alla luce dei dati riportati è inevitabile pensare alle conseguenze di tali omissioni laddove, al fine di verificare l'effettiva applicazione delle predette misure, l'Autorità nazionale anticorruzione esercitasse le azioni di controllo e vigilanza ad essa demandate. È noto, infatti, che l'omissione dei ridetti adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, oltre che l'individuazione di precise responsabilità in capo al RPCT.
È altresì inevitabile chiedersi se le carenze rilevate negli uffici giudiziari non siano comuni ad altre amministrazioni pubbliche, attesa l'ampiezza della definizione di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001, in virtù della quale risultano assoggettati alla normativa in commento enti e società di diversa natura e dimensioni.
E veniamo al secondo aspetto. Nonostante gli sforzi esplicativi e i numerosi suggerimenti forniti tempo per tempo dall'ANAC anche ai fini della semplificazione, ancora oggi il contenuto di molti piani anticorruzione appare tutt'altro che ritagliato sulle specificità delle amministrazioni obbligate. Dall'analisi del contesto alla mappatura dei processi, fino alla individuazione delle misure per il trattamento del rischio, le prescrizioni contenute in molti piani sembrano assomigliarsi tutte, a dispetto del grado di dettaglio e personalizzazione che la corretta attuazione della normativa richiederebbe. In particolare, nella stesura dei piani solo in pochi casi sembra tenersi conto degli esiti del monitoraggio periodico sulla corretta attuazione delle misure adottate per il trattamento del rischio: eppure, proprio sugli esiti di tale monitoraggio dovrebbe fondarsi l'aggiornamento annuale dei piani, attraverso la conferma o il rafforzamento delle ridette misure e, laddove necessario, l'implementazione di ulteriori presidi. Le criticità descritte sono state più volte evidenziate dalla stessa Autorità nei precedenti PNA e nei relativi aggiornamenti (in particolare, nell'aggiornamento 2018).
A distanza di anni, la situazione non sembra essere mutata in modo significativo.
È evidente che l'elevato livello di “spersonalizzazione” dei piani non può che svilirne la funzione di strumenti efficaci per la mitigazione del rischio corruttivo, degradando in tal modo la loro adozione a mero adempimento formale che, in quanto tale, non apporta alcun contributo sostanziale nella lotta alla corruzione e alla mala gestio all'interno delle amministrazioni pubbliche.
In tal senso, ben vengano tutte le iniziative istituzionali volte a favorire una migliore comprensione delle misure anticorruzione e della loro effettiva utilità, ove correttamente adottate.