giovedì 26/01/2023 • 06:00
Il 31 gennaio scade il termine per effettuare il pagamento dell'importo annuale della polizza obbligatoria dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (cd. assicurazione casalinghe). Si riepilogano gli aspetti essenziali di questa particolare forma assicurativa: soggetti obbligati, modalità di iscrizione e regime sanzionatorio.
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Il lavoro prestato nell’ambito domestico per la cura della famiglia, oltre che di grande utilità, è fonte di rischi che quotidianamente possono essere causa di infortuni anche di una certa rilevanza.
Tali attività trovano adeguato riconoscimento legislativo nella Legge 493/99, la cui finalità è quella di tutelare la salute e la sicurezza, attraverso l’adozione di comportamenti responsabili e di adeguate misure di prevenzione per rendere la casa un luogo più sicuro. Nell’ambito delle misure finalizzate alla prevenzione del rischio infortunistico il legislatore ha istituito un’assicurazione contro i danni derivanti da lavoro svolto in ambito domestico.
L’assicurazione contro gli infortuni domestici è gestita dall’INAIL e tutela esclusivamente gli eventi avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell’abitazione nella quale dimora la famiglia dell’assicurato. Sono comprese anche le pertinenze (ad esempio soffitte, cantine, giardini, balconi), le parti comuni condominiali (tra cui terrazzi, scale, androni) e la residenza temporanea in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.
Sono tutelati anche gli infortuni avvenuti per attività connesse a interventi di piccola manutenzione che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nelle attività tipicamente considerate “fai da te” all’interno della casa. Sono inoltre tutelati gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici la cui cura rientra tra le incombenze domestiche.
Non sono invece indennizzati:
Soggetti obbligati
L’assicurazione si rivolge sia a donne che a uomini purché si tratti dello svolgimento in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa.
L’assicurazione è obbligatoria per chi presenta i seguenti requisiti:
Fermo restando lo svolgimento del lavoro di natura domestica in modo abituale ed esclusivo, sono obbligati all’assicurazione anche:
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si effettua sul sito INAIL, accedendo ai Servizi online tramite SPID – CIE – CNS. Una volta effettuata l’iscrizione occorre attendere l’e-mail di conferma con l'avviso di pagamento che contiene il codice per effettuare il pagamento direttamente tramite sistema PagoPA sul sito INAIL sui siti di Poste Italiane Spa, delle banche e di altri fornitori di servizi. In alternativa è possibile pagare il premio recandosi presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, ai tabaccai e ai supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta) oppure con addebito in conto corrente. L’iscrizione può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, dal momento in cui inizia l’attività domestica e la copertura è attiva dal giorno successivo al pagamento. Ai soggetti già iscritti l’INAIL invia, entro la fine di ogni anno, una comunicazione con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e con l’importo da versare. L’avviso di pagamento è disponibile anche sui servizi telematici dell’Istituto e sull’APP IO.
Versamento del premio
Il premio assicurativo annuale è pari a 24 euro, non è frazionabile, ma è fiscalmente deducibile (nel modello 730 o REDDITI). La scadenza del versamento è prevista al 31 gennaio di ogni anno (se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo) e l’assicurazione decorre dal 1° gennaio.
Se il pagamento si effettua dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre invece dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Per alcuni soggetti il pagamento del premio è a carico dello Stato, ossia coloro che contemporaneamente:
Per l’assicurazione con premio a carico dello Stato l’iscrizione va fatta ogni anno perché non è prevista la modalità automatica di rinnovo.
Sanzioni
I soggetti che essendo obbligati al versamento del premio ne omettono il pagamento rischiano una sanzione, da parte dell’INAIL, pari all’equivalente del premio (24,00 euro).
Nel caso di pagamento tardivo è prevista l’applicazione di somme aggiuntive modulate gradualmente in relazione al ritardo:
Se si effettua il pagamento con il sistema PagoPA l’importo dovuto viene automaticamente aggiornato.
Le prestazioni in caso di infortunio
Per definizione l’infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate caratteristiche:
Per gli assicurati sono previste le seguenti prestazioni:
Le prestazioni economiche non sono soggette a tassazione IRPEF e possono essere riscosse mediante:
Per chiarimenti ed informazioni gli assicurati hanno a disposizione il Contact center INAIL (al numero 06.6001), oppure possono consultare il sito web dell’Istituto, contattare una sede INAIL o le associazioni delle casalinghe.
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