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giovedì 26/01/2023 • 06:00

Lavoro Entro il 31 gennaio 2023

Infortuni domestici: in scadenza il pagamento dell’assicurazione INAIL

Il 31 gennaio scade il termine per effettuare il pagamento dell'importo annuale della polizza obbligatoria dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (cd. assicurazione casalinghe). Si riepilogano gli aspetti essenziali di questa particolare forma assicurativa: soggetti obbligati, modalità di iscrizione e regime sanzionatorio.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il lavoro prestato nell’ambito domestico per la cura della famiglia, oltre che di grande utilità, è fonte di rischi che quotidianamente possono essere causa di infortuni anche di una certa rilevanza.

Tali attività trovano adeguato riconoscimento legislativo nella Legge 493/99, la cui finalità è quella di tutelare la salute e la sicurezza, attraverso l’adozione di comportamenti responsabili e di adeguate misure di prevenzione per rendere la casa un luogo più sicuro. Nell’ambito delle misure finalizzate alla prevenzione del rischio infortunistico il legislatore ha istituito un’assicurazione contro i danni derivanti da lavoro svolto in ambito domestico.

L’assicurazione contro gli infortuni domestici è gestita dall’INAIL e tutela esclusivamente gli eventi avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell’abitazione nella quale dimora la famiglia dell’assicurato. Sono comprese anche le pertinenze (ad esempio soffitte, cantine, giardini, balconi), le parti comuni condominiali (tra cui terrazzi, scale, androni) e la residenza temporanea in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.

Sono tutelati anche gli infortuni avvenuti per attività connesse a interventi di piccola manutenzione che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nelle attività tipicamente considerate “fai da te” all’interno della casa. Sono inoltre tutelati gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici la cui cura rientra tra le incombenze domestiche.

Non sono invece indennizzati:

  • gli infortuni causati da animali non domestici;
  • gli infortuni avvenuti fuori dal territorio nazionale;
  • gli infortuni avvenuti in ambiente domestico ma quale conseguenza di un rischio estraneo all’attività di lavoro domestico;
  • gli infortuni in itinere.

Soggetti obbligati

L’assicurazione si rivolge sia a donne che a uomini purché si tratti dello svolgimento in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa.

L’assicurazione è obbligatoria per chi presenta i seguenti requisiti:

  • un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • svolgimento di un’attività rivolta alla cura dei componenti della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimorano;
  • non siano legati da vincoli di subordinazione;
  • prestino lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgano altre attività che comportino l’iscrizione obbligatoria presso forme di previdenza sociale.

Fermo restando lo svolgimento del lavoro di natura domestica in modo abituale ed esclusivo, sono obbligati all’assicurazione anche:

  • titolari di una pensione che non hanno superato i 67 anni;
  • cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • coloro che, avendo compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
  • studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e si occupano anche dell’ambiente in cui abitano;
  • lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a causa della perdita involontaria dell’occupazione;
  • soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno tra i quali, ad esempio i lavoratori stagionali, i lavoratori temporanei, ed i lavoratori a tempo determinato (l’assicurazione copre solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa mail premio assicurativo si versa per intero perché non è frazionabile).

Modalità di iscrizione

L’iscrizione si effettua sul sito INAIL, accedendo ai Servizi online tramite SPID – CIE – CNS. Una volta effettuata l’iscrizione occorre attendere l’e-mail di conferma con l'avviso di pagamento che contiene il codice per effettuare il pagamento direttamente tramite sistema PagoPA sul sito INAIL sui siti di Poste Italiane Spa, delle banche e di altri fornitori di servizi. In alternativa è possibile pagare il premio recandosi presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, ai tabaccai e ai supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta) oppure con addebito in conto corrente. L’iscrizione può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, dal momento in cui inizia l’attività domestica e la copertura è attiva dal giorno successivo al pagamento. Ai soggetti già iscritti l’INAIL invia, entro la fine di ogni anno, una comunicazione con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e con l’importo da versare. L’avviso di pagamento è disponibile anche sui servizi telematici dell’Istituto e sull’APP IO.

Versamento del premio

Il premio assicurativo annuale è pari a 24 euro, non è frazionabile, ma è fiscalmente deducibile (nel modello 730 o REDDITI). La scadenza del versamento è prevista al 31 gennaio di ogni anno (se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo) e l’assicurazione decorre dal 1° gennaio.

Se il pagamento si effettua dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre invece dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Per alcuni soggetti il pagamento del premio è a carico dello Stato, ossia coloro che contemporaneamente:

  • hanno un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
  • fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Per l’assicurazione con premio a carico dello Stato l’iscrizione va fatta ogni anno perché non è prevista la modalità automatica di rinnovo.

Sanzioni

I soggetti che essendo obbligati al versamento del premio ne omettono il pagamento rischiano una sanzione, da parte dell’INAIL, pari all’equivalente del premio (24,00 euro).

Nel caso di pagamento tardivo è prevista l’applicazione di somme aggiuntive modulate gradualmente in relazione al ritardo:

  • somma aggiuntiva pari al 50% del premio, se il pagamento avviene entro il 60° giorno dalla scadenza;
  • somma aggiuntiva pari all’ammontare del premio stesso, se il pagamento si effettua oltre 60 giorni dalla scadenza.

Se si effettua il pagamento con il sistema PagoPA l’importo dovuto viene automaticamente aggiornato.

Le prestazioni in caso di infortunio

Per definizione l’infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate caratteristiche:

  • comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo;
  • si verifica indipendentemente dalla volontà umana;
  • si verifica in un’abitazione, intesa come l’insieme dell’appartamento vero e proprio e di eventuali estensioni esterne, come balconi, il giardino, il garage o la cantina.

Per gli assicurati sono previste le seguenti prestazioni:

  • rendita diretta mensile, proporzionale all’invalidità, per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 16%
  • prestazione una tantum di importo pari a 337,41 euro qualora l'inabilità permanente accertata sia compresa tra il 6% e il 15%;
  • assegno attualmente pari a 585,51 euro per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100% che versano in gravi condizioni menomative previste dalla legge;
  • rendita ai superstiti, assegno “una tantum” rivalutabile, attualmente pari a 10.742,76 euro in caso di morte dell’assicurato (in assenza di superstiti l’assegno può essere erogato a favore di chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, nei limiti della spesa sostenuta e, in ogni caso, dell’importo dell’assegno);
  • prestazione “una tantum” a carico del Fondo vittime gravi infortuni in caso di infortunio mortale, il cui importo è fissato annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali corrisposto in relazione al numero dei superstiti (attualmente l’importo varia da un minimo di 6.000 euro nel caso di un unico superstite a un massimo di 22.400 euro nel caso di più di 3 superstiti e gli importi sono da ripartire in parti uguali fra i superstiti.

Le prestazioni economiche non sono soggette a tassazione IRPEF e possono essere riscosse mediante:

  • accredito su conto corrente o libretto nominativo bancario o postale;
  • accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
  • presso uno sportello bancario o postale solo per importi fino a 1.000 euro.

Per chiarimenti ed informazioni gli assicurati hanno a disposizione il Contact center INAIL (al numero 06.6001), oppure possono consultare il sito web dell’Istituto, contattare una sede INAIL o le associazioni delle casalinghe.

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