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  • Tempo di lettura 9 min.

Rottamazione, decadenza e rateizzazione del debito residuo. Ritardi nelle rate

In tema di rottamazione con la Legge di Bilancio 2023 è stata concessa la possibilità di definire in maniera agevolata i carichi affidati al riscossore dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

Al riguardo la stampa specializzata chiede conferma che in caso di decadenza dalla definizione agevolata (c.d. Rottamazione) sia concessa la possibilità ai contribuenti di rateizzare il debito residuo ai sensi dell'art 19 DPR 602/73.

In punto di risposta, l'Agenzia delle entrate chiarisce e precisa in maniera “elastica” che, diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti "rottamazioni" (art. 6 c. 4 DL 193/2016, art. 1 c. 4 DL 148/2017 e art. 3 c. 14 lett. b) DL 119/2018 e al "saldo e stralcio" previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1 c. 198 L. 145/2018), nell'art. 1 c. 231 ss. L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, dei debiti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell'inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.

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