mercoledì 25/01/2023 • 06:00
Entro il 31 gennaio, i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti dovranno compilare ed inviare agli uffici competenti il Prospetto Informativo relativo alla situazione occupazionale dei soggetti disabili. Si ricordano gli obblighi a carico del datore di lavoro sotto il profilo della compilazione e dell'invio del prospetto.
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I datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, entro il 31 gennaio 2023, dovranno trasmettere un apposito prospetto informativo che riporti:
La situazione occupazionale da comunicare deve riferisti al giorno 31 dicembre 2022, ovverosia dell'anno che precede l'invio del prospetto.
L'adempimento è riportato nell'art. 9, c. 6, L. 68/99 che definisce i soggetti obbligati all'invio e la misura delle quote di obbligo e le misure – alternative all'assunzione del disabile - per far fronte ad eventuali scoperture.
La finalità del prospetto è quella di permettere agli uffici competenti di monitorare lo stato degli inserimenti a livello provinciale; il tasso d'occupazione dei lavoratori con disabilità; l'ottemperanza delle aziende rispetto agli obblighi sul collocamento mirato dei lavoratori disabili applicando, in presenza di violazioni, le relative sanzioni.
Soggetti obbligati e quote d'obbligo
L'invio del prospetto è previsto per i datori di lavoro tenuti all'inserimento di lavoratori disabili.
Il numero di disabili da inserire (c.d. quota d'obbligo) varia in base alla dimensione occupazionale dell'azienda. In particolare, le aziende:
Non sono tenuti all'invio del prospetto informativo, i datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Dati da riportare nel prospetto
Ai sensi dell'art. 9 c. 6 della Legge 68/99, il prospetto dovrà puntualmente riportare:
Modalità d'invio
Il Prospetto informativo è trasmesso esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi provinciali competenti (art. 4 DM 2 novembre 2010).
Nell'ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano unità produttive ubicate in due o più Province, il Prospetto Informativo deve essere inviato presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell'azienda.
Sanzioni
In caso di mancato invio del prospetto Informativo, la sanzione amministrativa è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento agli obblighi.
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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