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mercoledì 25/01/2023 • 06:00

Lavoro Entro il 31 gennaio 2023

Lavoratori disabili: come compilare e inviare il prospetto 2023

Entro il 31 gennaio, i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti dovranno compilare ed inviare agli uffici competenti il Prospetto Informativo relativo alla situazione occupazionale dei soggetti disabili. Si ricordano gli obblighi a carico del datore di lavoro sotto il profilo della compilazione e dell'invio del prospetto.

di Marcella De Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, entro il 31 gennaio 2023, dovranno trasmettere un apposito prospetto informativo che riporti:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
  • il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

La situazione occupazionale da comunicare deve riferisti al giorno 31 dicembre 2022, ovverosia dell'anno che precede l'invio del prospetto.

L'adempimento è riportato nell'art. 9, c. 6, L. 68/99 che definisce i soggetti obbligati all'invio e la misura delle quote di obbligo e le misure – alternative all'assunzione del disabile - per far fronte ad eventuali scoperture.

La finalità del prospetto è quella di permettere agli uffici competenti di monitorare lo stato degli inserimenti a livello provinciale; il tasso d'occupazione dei lavoratori con disabilità; l'ottemperanza delle aziende rispetto agli obblighi sul collocamento mirato dei lavoratori disabili applicando, in presenza di violazioni, le relative sanzioni.

Soggetti obbligati e quote d'obbligo

L'invio del prospetto è previsto per i datori di lavoro tenuti all'inserimento di lavoratori disabili.

Il numero di disabili da inserire (c.d. quota d'obbligo) varia in base alla dimensione occupazionale dell'azienda. In particolare, le aziende:

  • fino a 14 dipendenti: nessun obbligo;
  • da 15 a 35 dipendenti: n. 1 lavoratore disabile;
  • da 36 a 50 dipendenti: n. 2 lavoratori disabili;
  • oltre 50 dipendenti: un numero pari al 7% dei lavoratori occupati.

Non sono tenuti all'invio del prospetto informativo, i datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Dati da riportare nel prospetto

Ai sensi dell'art. 9 c. 6 della Legge 68/99, il prospetto dovrà puntualmente riportare:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a livello nazionale divisi per ogni singola provincia;
  • il numero dei lavoratori su cui è calcolato il numero di lavoratori disabili da assumere (c.d. base di computo);
  • il numero dei lavoratori disabili (ex art. 1 Legge 68/99) e delle categorie protette (ex art. 18 Legge 68/99) in forza in azienda, con l'indicazione delle informazioni anagrafiche e del tipo di rapporto di lavoro in essere;
  • l'indicazione dei posti e delle mansioni disponibili relativamente alla totalità della quota di riserva;
  • l'indicazione degli strumenti utili all'ottemperanza adottati dall'azienda alla data dell'invio del prospetto. Tra questi si annoverano le convenzioni di inserimento dei lavoratori disabili, gli esoneri, le sospensioni e le compensazioni territoriali.

Modalità d'invio

Il Prospetto informativo è trasmesso esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi provinciali competenti (art. 4 DM 2 novembre 2010).

Nell'ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano unità produttive ubicate in due o più Province, il Prospetto Informativo deve essere inviato presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell'azienda.

Sanzioni

In caso di mancato invio del prospetto Informativo, la sanzione amministrativa è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento agli obblighi.

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