martedì 24/01/2023 • 11:30
In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida pubblicata sul proprio sito, nella sezione “l’Agenzia informa”, e la brochure sul bonus prima casa under 36.
redazione Memento
I soggetti con meno di 36 anni di età e con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui che acquistano la prima casa con atto stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono: in caso di acquisto non soggetto a IVA, effettuare l’acquisto senza versare le imposte di registro e ipocatastali; in caso di acquisto soggetto a IVA, come sopra, effettuare l’acquisto senza versare le imposte di registro e ipocatastali e, inoltre, possono fruire di un credito di imposta di importo pari all’IVA versata al venditore per l’acquisto che può essere utilizzato per il pagamento delle imposte sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, per compensare le somme dovute tramite modello F24 (codice tributo 6928) e per pagare l’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida per l'acquisto della prima casa, pubblicata sul proprio sito, nella sezione “l’Agenzia informa”, e la brochure sul bonus prima casa under 36. Si ricorda che per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa bisogna rispettare determinati requisiti. Nel dettaglio occorre: avere la residenza nel Comune dove si trova l’immobile o trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto; non essere titolare, nemmeno con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; dichiarare, all’atto di acquisto, di non possedere un altro immobile, in tutto il territorio nazionale, acquistato con l’agevolazione prima casa o, in caso contrario, venderlo entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. La guida ricorda che gli immobili ammessi al beneficio sono quelli che rientrano nelle categorie catastali A/2 (unità civili), A/3 (economiche), A/4 (popolari), A/5 (ultra popolari), A/6 (rurali), A/7 (villini). Pertanto, non sono ammessi al beneficio gli immobili che appartengono alle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
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