martedì 24/01/2023 • 06:00
Il venir meno del requisito del mantenimento dell'incremento di capitale nel triennio successivo alla patrimonializzazione a seguito di fusione comporta, come conseguenza, la perdita dell'agevolazione con obbligo di restituzione della stessa.
redazione Memento
Mentre la fruizione dell'ACE ordinaria derivante da un conferimento/rinuncia a credito a favore della conferitaria (poi incorporata) da parte della conferente (poi incorporante), nell'anno ''n'', viene meno a seguito della fusione nell'anno ''n+1'' senza alcun meccanismo di recupero di quanto fruito nell'anno ''n'', diversamente il meccanismo di funzionamento della Super ACE prevede che il venir meno della capitalizzazione, per effetto della fusione prospettata nell'anno ''n+1'', determini il venir meno dell'agevolazione anche per l'anno ''n''. A chiarirlo è la Risposta n. 135 pubblicata dalle Entrate lo scorso 23 gennaio. L'agevolazione ''rafforzata'' cd. Super ACE (art. 19 c. 2-7 DL 73/2021), diversamente dall'ACE ordinaria, prevede espressamente, come condizione essenziale per la fruizione del beneficio, che l'incremento di capitale proprio maturato nel corso del periodo di imposta 2021 venga mantenuto nei periodi d'imposta successivi. In tale ottica, sono stabiliti dei meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito qualora nei due anni successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio. Tale meccanismo di recapture, per espressa previsione normativa, come anticipato, si applica esclusivamente alla Super ACE e non all'ACE cd. ordinaria. La ratio dell'agevolazione rafforzata, con riferimento all'esercizio 2021, infatti, è quella di incentivare le imprese, indebitate a causa della crisi pandemica, che si patrimonializzano e mantengono tale ''rafforzamento patrimoniale'' con riferimento ad un arco temporale almeno triennale. Pertanto, in sintesi, indipendentemente dalle modalità di fruizione del beneficio (inclusa quindi la sua trasformazione in credito d'imposta), se nel 2022-23 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, l'incentivo (anche nella forma di credito d'imposta) deve essere restituito in proporzione a tale minore importo. Nel caso di specie l'incremento patrimoniale realizzato nel corso del 2021 ai fini della Super Ace è irrilevante per effetto della fusione – tra società conferente e società conferitaria – realizzata nel successivo periodo di imposta 2022. Il venir meno del requisito del mantenimento dell'incremento di capitale nel triennio successivo alla patrimonializzazione a seguito dell'operazione di fusione comporta, come conseguenza, la perdita dell'agevolazione con obbligo di restituzione della stessa. Fonte: Risp. AE 23 gennaio. 2023 n. 135
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