Bonus casa anche per le società in accomandita semplice
Anche la società in accomandita semplice può fruire degli incentivi fiscali Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate ed esercitare le opzioni alternative alla detrazione, vale a dire lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta previste dall'art. 121 DL 34/2020. A confermalo è la Risposta n. 138 pubblicata dalle Entrate il 23 gennaio 2023.
L'ordinamento tributario, in relazione alle società in accomandita semplice, individua nei soci i soggetti cui attribuire per trasparenza il reddito societario e stabilisce altresì che lo stesso deve essere imputato in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili (artt. 5 e 8 TUIR). Inoltre, in diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza, e per quanto disposto dall'art. 22 TUIR, anche i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto sono attribuiti nella stessa proporzione in cui sono imputati i redditi. In altre parole, nella stessa misura in cui avviene l'imputazione per trasparenza in capo ai soci dei redditi imponibili conseguiti dalla società in accomandita semplice, si ripartiscono anche i crediti d'imposta, compatibilmente con quanto previsto dalle relative norme.
Nelcaso di specie gli interventi agevolati vengono realizzati da una società a responsabilità limitata, interamente partecipata da un fondo d'investimento alternativo immobiliare, intenzionata a procedere alla trasformazione in società in accomandita semplice. Secondo il parere delle Entrate, anche a seguito della trasformazione potrà beneficiare delle agevolazioni:
attraverso detrazioni dall'imposta lorda, da trasferire ai soci ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. In tal caso, qualora tra i soci della stessa rientrino soggetti che non producono redditi imponibili, si ritiene per tali soggetti risulti preclusa la possibilità di fruirne;
esercitando le opzioni per lo ''sconto in fattura'' nei confronti del fornitore o la cessione del credito a terzi. In tal caso, la stessa (e non il socio) sarà tenuta ad effettuare tutti gli adempimenti previsti per l'esercizio di tale opzione, tra cui la trasmissione. Della Comunicazione prevista al punto 4.1 del Provv. AE 8 agosto 2020 n. 283874.
Ecobonus, autonomia degli interventi
Con la Risposta n. 143 del 23 gennaio 2023 le Entrate si occupano della distinzione tra interventi di mera prosecuzione e interventi autonomi ai fini della detrazione d'imposta prevista per la riqualificazione energetica degli immobili (c.d. ''ecobonus'') in termini di limite di spesa agevolabile. Al riguardo, l'art. 2, c. 3, secondo periodo, DI 19 febbraio 2007 prevede che, nel caso in cui l'intervento di risparmio energetico ''consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile'' (...), ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti' '. Inoltre, come chiarito nella Circ. AE 24 aprile 2015 n. 17/E, l'intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente. La Circ. AE 8 luglio 2020 n. 19/E chiarisce che l'autonoma configurabilità dell'intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, SCIA, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori.
Nel caso di specie, la società ha sostenuto spese per due diversi interventi effettuati sul medesimo immobile di proprietà in cui svolge la propria attività:
la sistemazione e il rifacimento della copertura (''tetto''), i cui lavori sono terminati il 27 dicembre 2019;
la sostituzione degli infissi, i cui lavori sono terminati il 20 novembre 2020.
In relazione alla possibilità per la società di beneficiare di entrambe le detrazioni in modo autonomo e distinto nei limiti previsti dal legislatore, le Entrate ritengono che l'autonomia dei singoli interventi è dimostrata dall'espletamento degli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione:
per quanto concerne la sistemazione e il rifacimento della copertura la società ha prodotto copia della C.I.L.A. presentata, in data 5 agosto 2019, al Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'intervento. Ha prodotto, inoltre, copia della comunicazione all'Enea, della dichiarazione di fine lavori dell'appaltatore del 31 dicembre 2019 nonché della fattura da quest'ultimo emessa per i lavori;
per quanto riguarda la sostituzione degli infissi (fornitura e posa) ha prodotto copia della C.I.L.A. presentata al Comune in data 20 luglio 2020. Ha inoltre prodotto copia della comunicazione all'Enea, copia della comunicazione SUAP presentata al Comune in data 20/11/2020 nonché copia delle fatture emesse dall'appaltatore per i lavori eseguiti.
Conseguentemente, la società può beneficiare, nel periodo d'imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di Euro 60.000 con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, i cui lavori sono terminati in data 20 novembre 2020, pur avendo già usufruito, nel periodo d'imposta 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di Euro 60.000 con riferimento alle spese sostenute per la sistemazione e il rifacimento della copertura, i cui lavori sono stati ultimati in data 27 dicembre 2019.
Fonte: Risp. AE 23 gennaio 2023 n. 138; Risp. AE 23 gennaio 2023 n. 143