martedì 24/01/2023 • 06:00
Annualmente i datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono tenuti a versare il premio INAIL, mediante l'autoliquidazione.Il versamento e la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte devono essere effettuati entro il 16 febbraio 2023.
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Entro il 16 febbraio 2023, consulenti del lavoro e altri intermediari delegati sono chiamati, come ogni anno, ad effettuare l'autoliquidazione INAIL per conto dei soggetti obbligati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Soggetti assicurati
In osservanza a quanto previsto dal DPR 1124/65, devono essere assicurati all'INAIL i seguenti soggetti:
Sono inoltre assicurati:
All'assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro e committenti che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
L'INAIL ha chiarito che sono soggetti all'assicurazione anche gli amministratori unici di società.
Rimangono esclusi in particolare i titolari individuali di attività commerciale.
Sussiste l'obbligo assicurativo se sono compresenti due requisiti:
Come procedere
L'autoliquidazione INAIL consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani. Sono esclusi dall'autoliquidazione, invece, gli altri “premi speciali unitari” (alunni/studenti, rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini).
Entro il 16 febbraio 2023, il datore di lavoro, tramite intermediari delegati, è tenuto a:
I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno in corso un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell'anno precedente (ad esempio a causa di una riduzione o cessazione dell'attività) devono inviare all'INAIL, entro il 16 febbraio, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite apposito servizio telematico “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere con riferimento alle singole voci di rischio.
Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per l'anno in corso in sostituzione dell'importo delle retribuzioni effettivamente erogate o convenzionali nell'anno precedente, salvo i controlli che l'Istituto intenda disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.
Il premio ordinario è determinato dall'ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurativo, e dal tasso del premio. Il calcolo del premio Inail viene, pertanto, effettuato moltiplicando le retribuzioni imponibili nell'anno precedente o le minori retribuzioni presunte per il tasso, espresso in “per mille”, corrispondente alla voce tariffa determinata rispetto al settore economico aziendale, all'attività svolta e alla mansione del lavoratore. Qualora al lavoratore vengano applicate più voci tariffa, le retribuzioni dovranno essere riproporzionate in base alla percentuale di incidenza di ciascuna voce tariffa.
Per i lavoratori parasubordinati, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.
Per alcune attività, a causa della loro natura, della modalità di svolgimento o altre circostanze, la Legge prevede la possibilità di stabilire “premi speciali unitari”, calcolati utilizzando elementi diversi rispetto a quelli che determinano il premio ordinario, come ad esempio il numero delle persone coinvolte nella lavorazione, il numero delle macchine, la natura e la durata dell'attività.
Sono soggetti al pagamento dei premi speciali, a titolo di esempio:
Pagamento del premio
Il pagamento del premio può avvenire in un'unica rata ovvero in quattro rate distinte, alle seguenti scadenze:
In caso di pagamento del premio rateizzato, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Per l'anno 2023, l'INAIL, con istruzione operativa del 12 gennaio 2023, ha comunicati i seguenti coefficienti di interesse.
Data scadenza |
Data utile per il pagamento |
Coefficienti interessi |
---|---|---|
16 febbraio 2023 | 16 febbraio 2023 | 0 |
16 maggio 2023 | 16 maggio 2023 | 0,00416959 |
16 agosto 2023 | 21 agosto 2023 | 0,00847973 |
16 novembre 2023 | 16 novembre 2023 | 0,01278986 |
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