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martedì 24/01/2023 • 06:00

Lavoro Dal Tribunale di Milano

Quando la firma dell’accordo conciliativo vale come rinuncia e transazione

Il Tribunale di Milano, con la sentenza dell'11 novembre 2022, ha affermato che la dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto la retribuzione e altri emolumenti può valere come rinuncia e transazione solo se risulta accertato che l'abbia sottoscritta con la consapevolezza dei diritti rinunciati e con il cosciente intento di abdicarvi.

di Elena Cannone - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Un lavoratore adiva in giudizio un Consorzio e due aziende consorziate (Alfa S.p.A. e Beta s.r.l.) affinché venissero condannati in solido ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 al pagamento in suo favore di differenze retributive per inquadramento superiore. A sostegno della sua tesi, il lavoratore adduceva anche di aver sottoscritto, nell'aprile del 2017, un “foglio per farsi corrispondere degli arretrati (…) e di aver scoperto solo nell'aprile 2020 di aver firmato una transazione con cui rinunciava a ogni pretesa di eventuali differenze retributive non corrisposte”. Il Consorzio e una delle due società interessate (Alfa S.p.A.), nel costituirsi in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso e, comunque, l'infondatezza delle pretese retributive maturate sino ad aprile 2017 perché rientranti nell'accordo conciliativo sottoscritto dal lavoratore. L'altra società (Beta s.r.l.) veniva dichiarata contumace in prima udienza. Il giudice, dopo aver esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ammetteva la prova testimoniale. E, nelle more dell'udienza di discussione delle istanze istruttorie, si costituiva in giudizio Beta s.r.l. chiedendo, in via principale, anch'essa il rigetto del ricorso e, in subordine, l'accertamento del suo diritto di avvalersi del beneficio di preventiva escussione delle appaltatrici (Consorzio e Alfa S.p.A.) per i crediti maturati...

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