lunedì 23/01/2023 • 11:34
L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. Interpello 20 gennaio 2023 n. 124, chiarisce a quale tassazione debba sottostare il reddito da lavoro dipendente corrisposto da una società estera, nel caso di specie olandese, ad un dipendente in smart working, il quale intenda trasferire la propria residenza in Italia.
redazione Memento
A seguito della pandemia da COVID-19, numerosi sono i casi di aziende che hanno incrementato l’utilizzo dello smart working a tutela dei propri dipendenti e della comunità. In relazione a ciò, l’Agenzia delle Entrate si è trovata più volte a rendere chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare ai redditi percepiti a fronte di un’attività lavorativa svolta per una società estera totalmente in modalità di lavoro agile, al fine di evitare la duplice tassazione dello stesso reddito. L’Agenzia delle Entrate ritorna, quindi, con la Risposta n. 124 resa in data 20 gennaio 2023, sul medesimo argomento, chiarendo il regime fiscale da applicare al reddito da lavoro dipendente corrisposto da società estera ad un dipendente in smart working, in caso di trasferimento di residenza e domicilio in Italia. Il caso di specie Il Contribuente dichiara: di svolgere un'attività di lavoro dipendente presso una società olandese con la qualifica di ingegnere informatico, in modalità smart working a causa della pandemia da COVID-19; di essere intenzionato a riprendere la residenza e il domicilio in Italia, pur continuando a svolgere l'attività alle dipendenze della società dei Paesi Bassi dalla quale percepirà emolumenti tassati secondo la legislazione di tale Stato. Il dubbio del Contribuente Quali sono gli adempimenti tributari spettanti al lavoratore in qualità di soggetto residente e domiciliato in Italia ma beneficiario di emolumenti già tassati alla fonte, come previsto dalla normativa interna olandese e documentato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro? La soluzione dell’Agenzia delle Entrate Il Testo Unico prevede che l'imposta si applichi sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili previsti (art. 3, c. 1, TUIR). Nel caso di specie, il reddito da lavoro dipendente percepito dal Contribuente, soggetto fiscalmente residente in Italia, sarà da assoggettare ad imposizione nel nostro Paese (combinato disposto artt. 49, c. 1, e 51 TUIR). La Convenzione tra Italia e Paesi Bassi prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente il Trattato internazionale, ipotesi in cui tali remunerazioni sono assoggettate ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi. Di conseguenza, i redditi da lavoro dipendente, erogati al Contribuente dalla società olandese, risulterebbero corrisposti ad un residente italiano a fronte di un'attività lavorativa svolta nel nostro Paese (in sostanza lo Stato di residenza del beneficiario dei redditi e quello della fonte degli stessi coincidono). Nell’ipotesi prospettata di una residenza fiscale italiana, i redditi in esame sono da assoggettare ad imposizione esclusiva in Italia. Il Contribuente potrà richiedere alle competenti Autorità fiscali estere il rimborso della ritenuta alla fonte subita su tali redditi. Fonte: Risp. Interpello AE 20 gennaio 2023 n. 124
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Daniele Bonaddio
- Consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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