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lunedì 23/01/2023 • 11:28

Contabilità IFRS

Pillar Two: in consultazione l’ED International Tax Reform

Lo IASB intraprende un progetto di definizione dei principi contabili in risposta all'imminente attuazione delle norme del Pillar Two valutando i potenziali effetti sulla contabilizzazione delle imposte sul reddito da parte di un'entità che applica lo IAS 12 “Imposte sul reddito”.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft “International Tax Reform — Pillar Two Model Rules”. L'ED è ora in pubblica consultazione e i commenti possono essere inviati fino al 10 marzo 2023.

Lo IASB ha discusso i potenziali effetti delle regole del Pillar Two dell'OCSE sulla contabilizzazione delle imposte sul reddito da parte di un'entità che applica lo IAS 12 “Imposte sul reddito”. In particolare, lo IASB ha valutato l'opportunità di intraprendere un progetto di definizione degli standard in risposta all'imminente attuazione delle norme.

Pertanto, lo IASB ha provvisoriamente deciso di modificare lo IAS 12 per introdurre un'eccezione temporanea all'obbligo di contabilizzare le imposte differite derivanti dall'attuazione delle regole del Pillar Two (inclusa qualsiasi imposta integrativa minima nazionale qualificata). L'eccezione si applicherebbe fino a quando lo IASB non rimuoverà l'eccezione o la renderà permanente.

Inoltre, lo IASB ha provvisoriamente deciso di modificare lo IAS 12 per richiedere a un'entità di indicare, nei periodi precedenti all'entrata in vigore delle regole del modello Pillar Two, e solo per il periodo corrente:

a) informazioni sulla legislazione emanata - o sostanzialmente emanata - per implementare le regole del Pillar Two nelle giurisdizioni in cui opera l'entità;

b) se l'entità opera in giurisdizioni in cui prevede ragionevolmente di essere tassata al di sotto dell'aliquota minima in conformità con i requisiti specifici delle regole del Pillar Two oppure, se l'entità opera in giurisdizioni in cui la sua aliquota fiscale effettiva, calcolata sulla base dei requisiti IAS 12, è inferiore al 15% per il periodo corrente;

c) le giurisdizioni in cui l'aliquota fiscale effettiva dell'entità, calcolata sulla base dei requisiti IAS 12, per il periodo corrente è inferiore al 15%. L'entità divulgherebbe inoltre, per queste giurisdizioni, in forma aggregata:

  • l'utile contabile prima delle imposte;
  • l'imposta sul reddito; e
  • l'aliquota effettiva media ponderata risultante.

L'entità preparerebbe queste informazioni disaggregando le informazioni fornite nella riconciliazione richiesta dal paragrafo 81(c) dello IAS 12;

d) se il lavoro che ha già svolto per prepararsi alle regole del Pillar Two indica che esistono giurisdizioni in relazione alle quali l'entità:

  • potrebbe essere esposta al pagamento dell'imposta aggiuntiva e che non sono incluse nelle giurisdizioni identificate in (c); o
  • potrebbe non essere esposta al pagamento dell'imposta aggiuntiva e che sono incluse nelle giurisdizioni identificate in (c).

Lo IASB ha inoltre deciso provvisoriamente di modificare lo IAS 12 per richiedere a un'entità di indicare:

a) di aver applicato l'eccezione temporanea (v. sopra); e

b) il suo onere fiscale corrente relativo all'imposta integrativa del Pillar Two.

Infine, lo IASB ha provvisoriamente deciso di richiedere a un'entità di applicare:

a) le modifiche proposte relativamente all'eccezione temporanea e all'informativa da fornire sul fatto di aver applicato tale eccezione, immediatamente dopo l'emissione delle modifiche; e

b) i restanti requisiti di informativa proposti per gli esercizi annuali che iniziano il 1° gennaio 2023.

Fonte: ED - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules  

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