sabato 21/01/2023 • 02:30
Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, la fattura può essere emessa analogicamente, posto che deve considerarsi estesa alle autofatture o alle fatture "integrate" emesse dai rappresentanti fiscali di soggetti non residenti l'esclusione dalla obbligatorietà della modalità elettronica di emissione.
redazione Memento
Nell'ipotesi di cessione di beni entro un deposito IVA effettuata da parte di soggetto passivo non residente dotato di rappresentante fiscale in Italia nei confronti di un soggetto passivo residente non è richiesto l'intervento del rappresentante fiscale nella documentazione dell'operazione, per la quale sarà sufficiente la sola fattura emessa dal soggetto estero, seguita da integrazione e annotazione effettuata secondo la legge dal soggetto passivo nazionale. L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rispondendo ad un interpello avente per oggetto le operazioni poste in essere da un soggetto non residente, con rappresentante fiscale in Italia, nell'ambito dell'utilizzo di depositi IVA. Il Fisco ha risposto all'interpello posto da una società avente sede a Malta. Nel caso di estrazione del bene dal deposito IVA l'ordinamento pone in capo al soggetto che effettua l'estrazione stessa il compito di adempiere agli obblighi di imposta a questa connessi, a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia o meno residente. Le circostanze previste per la fruizione del beneficio del plafond, ''possono effettuarsi acquisti senza pagamento dell'IVA nei limiti del c.d. plafond maturato nell'anno precedente (o nei dodici mesi precedenti) anche quando ad effettuare le operazioni che danno accesso a tale facoltà siano soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato; l'identificazione fiscale del non residente può avvenire, in assenza di sua stabile organizzazione, direttamente, ai sensi dell'art. 35ter del DPR n. 633 del 1972 ovvero a mezzo di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972). L'esportatore abituale che intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 50bis, comma 6, sesto periodo, del D.L., n. 331/1993, deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito, trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia. FONTE: Risposta AE 20 gennaio 2023 n. 114
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