La legge di Bilancio 2023 prevede la rottamazione dei ruoli per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere le somme iscritte a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le eventuali sanzioni e le somme aggiuntive, nonché le somme maturate a titolo di aggio. L'ambito applicativo riguarda:
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, salvo espresse esclusioni previste da legge;
carichi definibili per cui risultano contenziosi pendenti, previo contestuale impegno alla rinuncia degli stessi;
carichi definibili in relazione ai quali risultino pendenti;
procedure di sovraindebitamento instaurate ai sensi del capo II, Sez. prima, L. 3/2012, o della Parte prima, Titolo IV, capo II, sez. seconda e terza, del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con possibilità di pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e le tempistiche previste nel decreto di omologa;
procedure concorsuali nonché tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa di cui al R.D. n. 267/1942 e al D.Lgs. 14/2019, con applicazione della disciplina dei crediti prededucibili;
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2017, già oggetto di precedenti rottamazioni, anche se decadute. Nello specifico, quindi, viene estesa la possibilità di aderire alla nuova rottamazione dei ruoli anche per chi ha precedentemente aderito a:
definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 c. 2 DL 193/2016 (rottamazione dei ruoli);
definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 c. 5 DL 148/2017 (rottamazione bis);
definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 c. 5 DL 119/2018 (rottamazione ter);
saldo e stralcio dei carichi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 1 c. 189 L. 145/2018;
riapertura dei termini per l'adesione agli istituti agevolativi di cui all'art. 16-bis c. 1 DL 34/2019.
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito alcune Faq relative alla definizione agevolata (rottamazione-quater) prevista dalla legge di Bilancio 2023.
Carichi affidati dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022:
I debiti sono quelli risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e sono dovuti unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono dovuti:
interessi iscritti a ruolo,
sanzioni,
interessi di mora;
aggio.
Per i carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), non sono dovuti unicamente le somme dovute a titolo di interessi comprese le “maggiorazioni”, quelli di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Rilevano i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:
contenuti in cartelle non ancora notificate;
interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione- quater” solo se l'ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
adottare uno specifico provvedimento;
trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
pubblicarlo sul proprio sito internet.
Carichi non rientranti nella definizione agevolata
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
i carichi affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
i carichi relativi a:
somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
“risorse proprie tradizionali” dell'Unione Europea e l'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione.
le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all'adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.
Richiesta di adesione
Per aderire alla “Rottamazione-quater” il contribuente deve presentare telematicamente, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con due modalità alternative:
in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
In risposta alla domanda di adesione l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:
accoglimento della domanda, contenente:
l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
i moduli di pagamento precompilati;
le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
diniego (eventuale), con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Pagamento del dovuto
Gli importi dovuti per l'adesione possono essere versati:
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La scelta del numero delle rate va comunicata nella domanda di adesione e i pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023.
Omesso o carente versamento
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Effetti dell'adesione
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
Rateizzazione in corso
Presentata la domanda di adesione gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata: analogamente, sono revocate le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater”. Al contrario, in caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
Connessioni “saldo e stralcio” e “rottamazione-quater”
Gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell'annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
Precedenti rottamazioni
La L. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”: in tal caso la “Comunicazione” che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
Verifica situazione debitoria
È possibile consultare la situazione complessiva delle proprie cartelle/avvisi nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione accedendo al servizio “Situazione debitoria - consulta e paga”.
È possibile, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall'area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.