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sabato 21/01/2023 • 06:00

Lavoro Decreto Aiuti e Aiuti ter

Bonus per autonomi e professionisti: come presentare le domande di riesame

L'INPS, con il messaggio 19 gennaio 2023 n. 317 fornisce istruzioni per le richieste di riesame delle domande relative al bonus di 200/350 euro per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS e rigettate dalla procedura automatizzata di controllo dei requisiti. Le richieste devono essere presentate entro il termine non perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del messaggio o dal rigetto, se successivo.

di Paolo Bonini - Consulente del lavoro

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il bonus destinato ai lavoratori autonomi e professionisti, introdotto dal Decreto Aiuti (DL 50/2022), è stato reso operativo dal DM 19 agosto 2022 e dalla Circ. INPS 103/2022. L'ammontare del bonus, inizialmente fissato in 200 euro per i soggetti con un reddito complessivo (anno 2021) non superiore a 35.000 euro, è stato poi elevato a 350 euro dal Decreto Aiuti-ter per i redditi non superiori a 20.000 euro (Circ. INPS 127/2022).

Non concorrono al requisito reddituale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, il reddito della casa di abitazione. Si deve pertanto considerare il reddito complessivo rilevabile dal rigo RN1, colonna 1 della dichiarazione “Redditi Persone fisiche 2022”, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN 2). Peraltro, l'INPS precisa che non devono essere computate nella contribuzione versata le somme riconosciute dall'Istituto a titolo di esonero contributivo.

L'indennità spetta ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS o alle altre forme di previdenza e assistenza obbligatorie per le libere professioni. Il messaggio fa esclusivo riferimento alle istanze di competenza dell'INPS.

Altri requisiti per la spettanza dell'indennità:

  • iscrizione alle rispettive gestioni previdenziali, partita IVA e attività già avviata alla data del 18 maggio 2022 (il requisito relativo alla partita IVA non è richiesto a coadiutori/coadiuvanti né ai soci di società o componenti degli studi associati, ma al titolare della posizione previdenziale, alla società o allo studio associato); hanno comunque diritto all'indennità coloro che abbiano presentato tempestivamente la domanda di iscrizione alla gestione previdenziale (30 giorni dall'inizio dell'attività, 90 giorni per i lavoratori agricoli);
  • alla medesima data, almeno un versamento contributivo, anche parziale, effettuato a partire dalla competenza 2020, salvo che non risultino scadenze ordinarie di pagamento nello stesso termine; per i coadiuvanti/coadiutori il requisito deve essere verificato sulla posizione del titolare;
  • non essere titolare di pensione;
  • non essere percettore dell'analoga indennità prevista dallo stesso decreto aiuti ter per i pensionati e i lavoratori dipendenti (artt. 31 e 32).

Il bonus deve essere richiesto alle gestioni previdenziali di appartenenza. In caso di contemporanea iscrizione a più gestioni, la richiesta deve essere presentata esclusivamente alla gestione INPS.

La richiesta di riesame

Per quanto di sua competenza, l'INPS ha predisposto una procedura automatizzata per l'istruttoria delle richieste. Pertanto, coloro che si sono visti respingere la domanda per mancanza dei requisiti così come controllati dalla procedura automatizzata, potranno presentare domanda di riesame allegando adeguata documentazione per integrare il requisito risultato carente. All'interno della stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, sarà infatti presente il tasto “Chiedi riesame”, attraverso il quale si potrà esplicitare la motivazione della richiesta ed allegare la documentazione. L'INPS ha indicato in 90 giorni dall'emanazione del messaggio il termine, indicato come non perentorio, per la presentazione delle istanze di riesame. L'allegato 1 al messaggio riepiloga le possibili motivazioni di reiezione e la documentazione da fornire in sede di richiesta di riesame. Pertanto:

  • nel caso in cui la motivazione del rigetto sia la mancata iscrizione alla gestione previdenziale alla data del 18 maggio 2022 (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata) i richiedenti potranno produrre un'adeguata autocertificazione circa l'avvenuta presentazione delle comunicazioni di iscrizione alla C.C.I.A.A. o delle domande di iscrizione allo stesso INPS con indicazione della data di iscrizione e del numero di protocollo della domanda stessa; si dovranno allegare anche copie del versamento effettuato dalla competenza 2020 fino alla data del 18 maggio 2022;
  • per quanto riguarda i pescatori autonomi associati in cooperativa, occorrerà autocertificare sia il proprio status di pescatore autonomo sia la natura del reddito derivante dall'attività di pesca e allegare l'eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa e attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito, oltre che l'autocertificazione riferita al titolare della posizione aziendale e relativa all'avvenuto versamento della contribuzione;
  • i coadiutori/coadiuvanti dovranno autocertificare l'avvenuta iscrizione e allegare la documentazione relativa ai versamenti effettuati dal titolare della posizione previdenziale;
  • se la domanda è stata rigettata perché non risulta la titolarità di una partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022, si potrà autocertificare l'avvenuta richiesta di apertura della partita IVA stessa indicando data e n. di protocollo, l'autocertificazione relativa alla titolarità dello studio associato o società semplice e della relativa partita IVA.

Per motivazioni diverse dalle precedenti non è richiesta particolare documentazione.

L'allegato al messaggio non contempla direttamente, ad esempio, il caso di un soggetto iscritto sia alla gestione commercianti o artigiani sia alla gestione separata (in qualità di amministratore dell'attività commerciale stessa), che abbia erroneamente dichiarato di essere titolare di una posizione come libero professionista iscritto alla gestione separata in luogo di iscritto alla gestione commercianti, e che vedrà la domanda respinta, in quanto l'attività di amministratore non è attività di lavoro autonomo in senso stretto collegata alla partita IVA da commerciante. In tal caso, dovrebbe essere possibile richiedere il riesame della domanda rappresentando tali circostanze e allegando la documentazione comprovante l'iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.

Fonte: Mess. INPS 19 gennaio 2023 n. 317

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