lunedì 23/01/2023 • 06:00
Non è richiesta l’attestazione di conformità all’originale dell’atto processuale, nativo digitale, allorquando sia prodotto dal difensore in giudizio aggiungendolo al fascicolo processuale tramite modalità telematica, poiché tale deposito non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce.
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 981 del 16 gennaio 2023, esaminando la regolarità del documento probatorio circa la notificazione a mezzo pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, ha concluso che non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto processuale, nativo digitale, allorquando sia prodotto dal difensore in giudizio aggiungendolo al fascicolo processuale tramite modalità telematica, poiché tale deposito non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce. Il processo tributario attuale è stato pensato per la carta. È, a tutti gli effetti, un processo basato su documenti cartacei, con solo lievi e sporadici adattamenti al mondo telematico. Eppure, ormai da qualche anno l'avvio del processo e la sua coltivazione avvengono con documenti informatici. Ciò provoca degli sconvolgimenti rispetto a...
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