venerdì 20/01/2023 • 11:25
In sede di registrazione del verbale di deposito dell'atto estero deve essere corrisposta l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 19 gennaio 2023 n. 91, relativamente ad una scissione di ramo di azienda tra soggetti stabiliti in un Paese UE.
redazione Memento
Con la risposta del 19 gennaio 2023 n. 91, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema IVA e imposta di registro, relativamente alla scissione di ramo di azienda tra soggetti stabiliti in un Paese UE. Nel dettaglio, la società prospetta un'operazione di scissione tedesca che coinvolge soggetti passivi IVA stabiliti in Germania e che ha per oggetto un ramo d'azienda di cui fanno parte beni situati in Italia, custoditi in un magazzino ivi localizzato. Con riferimento ai suddetti beni, l'istante chiede se il loro trasferimento dal dante all'avente causa sia escluso da IVA ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72 oppure della successiva lettera f) del medesimo comma 3. Secondo le Entrate, il trasferimento di beni derivante dalla scissione risulta fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. f) DPR 633/72, in quanto è a maggior ragione applicabile alla fattispecie in oggetto, estranea al nostro ordinamento. Con riferimento alla documentazione da conservare per comprovare l'operazione e ai fini dell'imposta di registro occorre considerare che l'operazione descritta verrà posta in essere con un accordo di scissione spinoff agreement redatto in Germania (in lingua tedesca). Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'utilizzo in Italia di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l'archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia. Al riguardo, il notaio può ricevere in deposito, in originale o in copia, gli atti rogati in un Paese estero debitamente legalizzati, redigendo un apposito verbale, che deve essere annotato a repertorio. Gli atti stipulati all'estero, pertanto, ai fini dell'utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati e depositati presso il notaio o presso l'archivio notarile distrettuale. Si precisa che l'obbligo di richiedere la registrazione dell'atto notarile di deposito dell'atto estero grava sul notaio che riceve il documento in deposito. Inoltre, il pubblico ufficiale, nel redigere il verbale di deposito dell'atto formato all'estero e le copie conformi in lingua italiana di quest'ultimo, trasforma formalmente tale atto in atto proprio ed è perciò obbligato a chiedere la registrazione e a pagare l'imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell'interesse dei quali viene richiesta la registrazione. Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro occorre far riferimento unicamente al contenuto dell'atto depositato. A tal fine si rileva che, l'atto che il notaio provvederà a nazionalizzare corrisponde ad un atto di scissione che coinvolge, in veste di dante e avente causa, soggetti passivi IVA stabiliti in Germania, e che ha per oggetto un ramo d'azienda, di cui fa parte uno stock di beni iscritti tra le rimanenze e custoditi in un magazzino situato in Italia. Infine, secondo l'Agenzia delle Entrate, in sede di registrazione del verbale di deposito dell'atto estero in oggetto, va corrisposta l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Fonte: Risp. AE 19 gennaio 2023 n. 91
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