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venerdì 20/01/2023 • 10:57

Lavoro Integrazioni salariali

FIS e CIGS: nuove aliquote per il 2023

L’INPS, con Mess. INPS 19 gennaio 2023 n. 316, interviene sui profili contributivi relativi agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, comunicando le aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2023.

a cura di

redazione Memento

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Con il Messaggio 19 gennaio 2023 n. 316, l’INPS fornisce chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a seguito delle modifiche introdotte in materia dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Milleproroghe.

Cosa cambia, quindi, in materia di Fondi di solidarietà e quali sono le nuove aliquote per il 2023?

Decreto Milleproroghe: più tempo per i Fondi per adeguare gli statuti

A seguito delle novità introdotte con la riforma degli ammortizzatori sociali (Legge di Bilancio 2022: L. 234/2021), i Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015), già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, avevano l’obbligo di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alle disposizioni che hanno introdotto l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Su tale previsione è intervenuto il Decreto Milleproroghe (art. 9, c. 3, DL 198/2022) prorogando il termine previsto per l’adeguamento degli statuti al 30 giugno 2023.

Pertanto, in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta, i datori di lavoro del relativo settore, dal 1° luglio 2023 rientreranno nella disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

N.B. Fino al menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istitutivi dei Fondi in oggetto, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.

FIS: aliquote contributive 2023

Dal 1° gennaio 2023 il FIS è finanziato:

  •  da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
  • da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
ATTENZIONE: la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dalla Legge di Bilancio 2022, era limitata all’anno 2022 (art. 1, c. 219, L. 234/2021).

ISTRUZIONI OPERATIVE

Codici

Dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”

Imprese costituite dopo gennaio 2023

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”

CIGS: aliquote contributive 2023

Dal 1° gennaio 2023, per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui:

  • 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico;
  • 0,30% a carico del lavoratore.

ATTENZIONE: la riduzione della predetta aliquota, disposta dalla Legge di Bilancio 2022, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022 (art. 1, c. 220, L. 234/2021).

Procedura di calcolo e flusso UniEmens

Dal periodo di competenza gennaio 2023 la procedura di calcolo dell’Istituto è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo secondo quanto esposto.

Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, si confermano le modalità attualmente in uso.

Fonte: Mess. INPS 19 gennaio 2023 n. 316

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