Con la risposta del 19 gennaio 2023 n. 93, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di lavorazioni in corso su ordinazione, relativamente alla valutazione delle commesse infrannuali.
Con riferimento al caso di specie, l'istante ha rappresentato contabilmente i lavori in corso su ordinazione attraverso il metodo della percentuale di completamento, previsto dal principio contabile OIC 23.
Alla luce del principio di derivazione, al fine di dare risposta al quesito posto dall'istante, è necessario stabilire se la rappresentazione contabile, alternativamente:
incide sulla qualificazione, classificazione ed imputazione temporale di bilancio dell'operazione;
va ascritta a fenomeni meramente valutativi che restano estranei al principio di derivazione rafforzata, in quanto non espressamente citati nell'art. 83 DPR 917/86.
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, nell'ambito dei principi contabili internazionali, lo IAS 11, che regola sul piano contabile il trattamento dei lavori su ordinazione, senza prendere in considerazione gli effetti giuridici del contratto di appalto, stabilisce che i ricavi devono essere rilevati in funzione dell'attività svolta anche se non ancora maturati sul piano negoziale. In altri termini, il bilancio IAS non si preoccupa come nella rappresentazione giuridico formale di evidenziare un bene dell'impresa e di valutarlo, ma solo di rappresentare i ricavi maturati per effetto dell'operazione.
In conclusione, la rappresentazione contabile dello IAS è stata ritenuta rilevante poiché essa incide direttamente sulla qualificazione, classificazione ed imputazione temporale dell'operazione derivante dalla commessa, circostanza che non si rinviene in applicazione del metodo di valutazione della percentuale di completamento richiamato dall'OIC 23.
Detto principio, infatti, non qualifica i lavori in corso di esecuzione in modo diverso rispetto alla rappresentazione giuridico formale posta a base delle norme fiscali che regolano la determinazione del reddito di impresa.
Invece, è su tale rappresentazione che l'OIC 23 prevede la rilevazione dei ricavi nell'esercizio in cui i corrispettivi sono acquisiti a titolo definitivo ed ammette, attraverso la valutazione delle rimanenze con la percentuale di completamento, la possibilità di riconoscere il risultato della commessa nell'esercizio in cui i lavori sono eseguiti.
Sulla base di quanto detto, poiché l'applicazione del metodo della percentuale di completamento rinvenibile nell'OIC 23 in riferimento ai lavori in corso su ordinazione si esaurisce in un fenomeno meramente valutativo, si ritiene che la disposizione di cui all'art. 92 c. 6 DPR 917/86 non può essere disattivata per effetto del principio di derivazione rafforzata.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini IRES, il valore dei lavori in corso su ordinazione deve essere determinato ai sensi dell'art. 92 c. 6 DPR 917/86, operando le eventuali variazioni in diminuzione del reddito imponibile necessarie al fine di adeguare l'importo contabilizzato al relativo valore fiscale.
Ai fini IRAP si ricorda che la base imponibile deriva direttamente dalla differenza delle voci AB del conto economico (principio della presa diretta dal bilancio).
Di conseguenza, si ritiene che il valore dei lavori in corso su ordinazione da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP coincide con il valore contabilizzato dalla società, non rendendosi necessaria alcuna variazione in rettifica nella relativa dichiarazione IRAP.
Fonte: Risp. AE 19 gennaio 2023 n. 93